Premessa. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10 Marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Lo scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers all’interno dell’Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, a partire dal principio che coloro “che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione”.
In tema di whistleblowing, il nostro Paese aveva già previsto alcune norme nel d.lgs. 20 marzo 2001, n. 165 (articolo 54-bis) e nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (articolo 6, commi 2-bis e ss.), nonché nella legge 30 novembre 2017, n. 179.
Con il decreto legislativo approvato si abrogano le disposizioni anzidette, raccogliendo in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela delle persone segnalanti.
Ambito di applicazione oggettivo e canali di segnalazione. Con riferimento alle violazioni oggetto di possibile segnalazione, va innanzitutto rilevato che il decreto legislativo comprende anche le violazioni del diritto nazionale (facoltà consentita dalla Direttiva UE), con alcune esclusioni: ad esempio, quella concernente la materia della sicurezza e difesa nazionale, così come la protezione delle informazioni classificate, del segreto professionale forense e medico e delle deliberazioni degli organi giudiziari.
L’art. 3 del decreto legislativo prevede una lista ampia di soggetti giuridici, sia del settore pubblico (art. 2, lettera p) che del settore privato (art. 2, lettera q), a cui si applica la normativa. Si tratta di una delle novità introdotte con il recepimento della direttiva.
I canali di segnalazione che il decreto legislativo prevede sono tre:
- Segnalazioni interne;
- Segnalazioni esterne;
- Divulgazioni pubbliche.
Ambito di applicazione soggettivo. Sul piano soggettivo, garantite della tutela sono le persone fisiche che operano nel contesto lavorativo del settore pubblico o privato in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie specificate quali volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto. La tutela delle persone segnalanti si applica anche quando il rapporto di lavoro non è stato costituito, durante il periodo di prova o dopo lo scioglimento del rapporto stesso.
Va sottolineato che le misure di protezione previste dal Capo III si applicano anche ai c.d. “facilitatori”, alle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone segnalanti, ai terzi legati da vincoli di parentela entro il sesto grado o di affinità entro il secondo grado, o legate da stabile legame affettivo con le persone segnalanti, nonché agli enti di cui le persone segnalanti sono titolari e agli enti che operano nel medesimo contesto di tali persone.
Le segnalazioni interne. Le modalità di presentazione delle segnalazioni interne sono volte a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.
All’art. 4 vengono indicati i soggetti, del settore privato e del settore pubblico, che necessariamente devono istituire i canali di segnalazione interna. Si tratta di una delle novità richieste dalla direttiva, che ha esteso le tutele ai whistleblowers anche del settore privato.
In particolare, per quel che concerne il settore privato, una delle novità del decreto è che dovranno predisporre i canali di segnalazione interna quei soggetti che:
- hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati;
- ovvero, rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori subordinati;
- ovvero, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori subordinati.
Sul piano applicativo, il decreto legislativo stabilisce che “i Comuni diversi dai Capoluoghi di Provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione” (anche nell’ambito delle Unioni di Comuni e delle altre forme associative) e che “i soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (…) affidano a quest’ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione (…) la gestione del canale di segnalazione interna”.
Per il settore privato, i soggetti che abbiano impiegato, nell’anno precedente, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249 (il d.lgs. non prevede un limite “inferiore”), possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.
L’articolo 5, infine, disciplina l’iter successivo alla segnalazione.
Le segnalazioni esterne. L’articolo 6 del Decreto legislativo stabilisce le condizioni per effettuare le segnalazioni esterne, mentre l’articolo 7 indica l’ANAC quale autorità competente per tali segnalazioni, anche per il settore privato, e prevede le modalità di presentazione delle segnalazioni, attraverso canali idonei a garantire la riservatezza.
Obbligo di riservatezza e misure di protezione. Il decreto legislativo prevede norme specifiche in tema di riservatezza dell’identità delle persone che effettuano segnalazioni (art. 12 e ss. dello schema) e dedica il capo III alle misure di protezione.
Nello specifico, l’art. 17 prevede il divieto di ritorsione (con un elenco non esaustivo di casistiche al comma 4), mentre l’art. 18 individua le misure di sostegno in favore della persona segnalante.
Entrata in vigore. L’art. 24 del Decreto legislativo prevede che le disposizioni del decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori fino a 249: per questi, infatti, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.
L’iter. Nella seduta del 9 Dicembre 2022 del Consiglio dei Ministri è stato approvato, in esame preliminare, lo schema di Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva UE in tema di whistleblowing.
Con questo Decreto Legislativo si raccoglie in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela delle persone segnalanti, tenendo conto delle previsioni legislative vigenti e di quelle da adottare per conformarsi alla direttiva.
L’iter ora prevede l’assegnazione alle seguenti Commissioni con relativi termini per l’espressione dei pareri:
- Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro) (Assegnato il 10 dicembre 2022 – Termine il 19 gennaio 2023)
- V Bilancio e Tesoro (Assegnato il 10 dicembre 2022 – Termine il 19 gennaio 2023)
- XIV Politiche dell’Unione Europea (Assegnato il 10 dicembre 2022 ai sensi ex art.126, co.2 – Termine il 19 gennaio 2023).
Tra le novità contenute nello schema:
- l’intervento sull’elenco di soggetti a cui si applica la protezione e i contenuti di tale tutela (es. in tema di ritorsioni sul luogo di lavoro);
- la previsione dei canali di segnalazione interna per i soggetti giuridici del settore privato superiori a 50 dipendenti, con relativa disciplina (a determinate condizioni, peraltro, sono compresi anche quelli inferiori a 50 dipendenti);
- alcune facilitazioni per i piccoli Comuni.
Nella seduta del 21 Dicembre, le Commissioni riunite II Giustizia e XI Lavoro della Camera hanno avviato l’esame dello schema di decreto legislativo. Dopo l’illustrazione dei contenuti, è stato deciso di svolgere un’attività conoscitiva con la definizione di un programma di audizioni da svolgere nella seconda settimana di gennaio.
Nella seduta del 12 Gennaio 2023, la XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera ha avviato l’esame dello schema di decreto: il relatore in Commissione ha annunciato la presentazione di una proposta di parere favorevole.
Le Commissioni riunite II Giustizia e XI Lavoro della Camera, nella seduta del 12 Gennaio, hanno audito informalmente: Valentina Lostorto, Coordinatrice del Dipartimento regole e funzionamento della Pubblica Amministrazione (DIRPA) della Scuola Nazionale dell’Amministrazione; Giovanni Tartaglia Polcini, Consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Nicola Allocca, Presidente del Comitato Anticorruzione Business (BIAC), presso l’OCSE; Giorgio Fraschini, responsabile Whistleblowing presso Transparency international; Priscilla Robledo, responsabile Whistleblowing presso The Good Lobby; rappresentanti dell’Associazione dei Componenti degli Organi di Vigilanza; rappresentanti della Federazione legali e professionisti delle amministrazioni della Repubblica (FLEPAR).
La Commissione V Bilancio della Camera, nella seduta del 18 Gennaio ha concluso l’esame dello schema di D.lgs. sul whistleblowing esprimendo parere favorevole.
Le Commissioni riunite II Giustizia e XI Lavoro hanno proseguito l’esame nelle sedute del 17, 18 e 19 Gennaio.
Le Commissioni riunite II Giustizia e XI Lavoro nella seduta del 25 Gennaio hanno proseguito l’esame di una bozza di parere allo schema di decreto legislativo, convenendo di porlo in votazione nella settimana entrante.
La Commissione XIV Politiche UE approva, nella seduta del 25 Gennaio, una proposta di parere favorevole allo schema.
Le Commissioni II Giustizia e XI Lavoro della Camera hanno approvato, nella seduta del 14 febbraio, parere favorevole con osservazioni allo schema di decreto legislativo.
Nel frattempo, la Commissione europea ha deferito, in data 15 febbraio 2023, alcuni paesi, tra cui l’Italia, per il mancato recepimento e l’omessa notifica delle misure nazionali di recepimento, nei rispettivi quadri giuridici, della direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.