Premessa. La Commissione Affari sociali della Camera ha recentemente ripreso l’esame delle proposte di legge per il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo patologico presentate alla Camera (AC 101 e abb). Il comitato ristretto ha presentato il 26 ottobre 1017 un nuovo testo; l’esame degli emendamenti si è concluso nella seduta del 30 novembre 2017.
I contenuti del testo della Commissione del 30 novembre 2017. Il provvedimento indica le finalità della legge, volta alla prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da Gap, che riguarda innanzitutto i “soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze”; la norma dà anche la definizione di “giocatori problematici” (“soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia”) e di “soggetti vulnerabili” (“le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d’azzardo, quali i soggetti alcoldipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento”) (artt. 1 e 2).
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale semiresidenziale e residenziale sono inseriti all’interno dei livelli essenziali di assistenza (Lea) e tali prestazioni sono gratuite per i pazienti affetti da Gap; il sito del Ministero della salute fornisce informazioni sulle problematiche connesse al gioco d’azzardo (art. 3).
I Ministeri dell’Istruzione e della Salute promuovono campagne di informazione e prevenzione contro i rischi del gioco d’azzardo (art. 4).
Gli esercenti devono dotarsi entro 6 mesi di un codice etico di condotta per contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, individuare i giocatori problematici e intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo (art. 4 bis)
L’accesso ai giochi d’azzardo (ivi incluso il gioco on line) è consentito solo tramite tessera sanitaria, anche al fine di impedirne l’accesso ai minori: a tal fine sono aumentate le sanzioni a carico dei gestori. Le apparecchiature sono fornite di strumenti di rilevazione del comportamento di gioco nonché di strumenti di avviso finalizzati a favorire la piena consapevolezza del rischio in capo al giocatore E’ inoltre istituito un apposito numero verde (art. 5).
E’ prevista la possibilità di assistenza di un amministratore di sostegno per il giocatore patologico che si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (art. 5 bis).
Sui tagliandi delle lotterie istantanee devono comparire in rilievo nuove avvertenze sui rischi e danni connessi al gioco d’azzardo (art. 6).
E’ disposto il divieto di qualsiasi forma di pubblicità e sponsorizzazione del gioco d’azzardo, con sanzioni a carico sia di chi commissiona il messaggio pubblicitario, sia del soggetto che l’effettua ed anche del proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa. I relativi proventi sono destinati agli interventi di prevenzione e cura del Gap (art. 7).
E’ disposto il divieto di consumare bevande alcoliche e fumare nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo (art. 7 bis).
E’ introdotto un logo no slot per gli esercizi che dismettono o non installano apparecchi da gioco; è fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco (art. 8).
La legge non stanzia risorse aggiuntive (art. 10).
Notizie sull’iter. All’inizio della legislatura la Commissione aveva già approvato un primo testo unificato che conteneva molte delle disposizioni oggetto del nuovo testo, oltre ad altre norme sul rispetto di distanze minime per l’apertura di sale giochi, sugli orari massimi di apertura, sul divieto introduzione di nuove piattaforme on line per il gioco d’azzardo e sull’Osservatorio sul gioco d’azzardo. L’iter però è stato a lungo bloccato, anche per problemi di copertura finanziaria, e alcune norme sono state poi inserite nella legge di stabilità (sulla ricostruzione del complessivo dibattito parlamentare sulla materia dei giochi vedi questa scheda). Dopo il lavoro svolto dal Comitato ristretto, l’esame degli emendamenti sì è svolto nelle sedute del 15 novembre 2017, 22 novembre 2017 e 30 novembre 2017.
Il calendario dei lavori dell’Assemblea di dicembre non prevede peraltro la discussione di questo provvedimento.
(Ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2017)