Premessa. La Camera ha approvato in prima lettura la proposta di legge AC 1454 (Senaldi e altri) “Agevolazioni per l’introduzione di sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l’identificazione dei prodotti di origine italiana o interamente prodotti in Italia mediante l’apposizione di segni unici e non riproducibili associati a codici a barre bidimensionali“, che è attualmente all’esame del Senato, unitamente ad altri provvedimenti in materia (AS 2308 e abb).
Contenuti del provvedimento. La proposta di legge è composta da sei articoli e ha la finalità di promuovere il diritto all’informazione da parte del consumatore nonché tutelarne in primis la salute e gli interessi economici tramite l’introduzione di norme che consentano la tracciabilità dei prodotti.
Proprio per contrastare il fenomeno della contraffazione, con l’apposizione di un codice a barre non replicabile si offre la possibilità al consumatore di verificare non soltanto l’origine di un determinato prodotto, ma anche le informazioni su tutte le fasi di lavorazione dello stesso; mediante questo sistema si può risalire anche alle informazioni riguardanti sia l’Ente certificatore sia il fornitore dei codici stessi.
Un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della Legge, dovrà stabilire “le specifiche tecniche delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i codici identificativi di cui al comma 1, le modalità operative per il rilascio delle certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni, nonché le tecnologie utilizzabili” e “le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese che aderiscono al sistema” (art. 2 co.3 lett. a e b).
L’art. 3 affronta il tema dei contributi erogati a favore delle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità sopra descritto e ne individua i beneficiari: micro, piccole e medie imprese, distretti produttivi, altre forme aggregative di imprese come consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese e, infine, le imprese cd. start-up innovative. Circa i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi provvederà il Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dall’entrata in vigore del testo legislativo, sempre con decreto.
Per quanto riguarda le sanzioni da irrogare a chiunque apponga sui prodotti dei codici contenenti informazioni false, la legge indica come referente normativo l’art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), con la specificazione “Salvo che il fatto costituisca più grave reato”.
Il testo normativo in esame contiene anche la cd. clausola di invarianza finanziaria (art.5), in base alla quale le disposizioni contenute nella legge dovranno essere attuate senza gravare sulle casse della finanza pubblica. L’art. 6 riguarda, invece, l’entrata in vigore della legge.
Altre notizie sull’iter. Come già detto, la proposta di legge è stata approvata dalla Camera il 30/03/2016, dopo un lungo iter in Commissione Attività produttive, avviato il 18 dicembre 2013. La Commissione Attività produttive della Camera aveva adottato un primo testo base nella seduta del 15 ottobre 2014. Nella seduta del 30 settembre 2015, dopo ulteriori approfondimenti in sede di comitato ristretto, è stato approvato un nuovo testo base. Ulteriori emendamenti sono stati approvati nel corso della successiva discussione ed il testo è stato trasmesso il 12 novembre 2015 alle altre commissioni per il parere di loro competenza. La discussione in Aula è iniziata il 21 marzo 2016.
Attualmente il provvedimento è all’esame della Commissione Industria del Senato, che ha avviato la discussione il 27 aprile 2016; nel corso della seduta del 15 novembre 2016 sono stati approfonditi i rilevi della Commissione europea ai fini di una riformulazione del testo. Una nuova seduta si è svolta il 26 settembre 2017. L’esame si è concluso il 12 dicembre 2017 con l’approvazione di alcune modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera.
(ultimo aggiornamento 13 dicembre 2017) (con la collaborazione del dott. Riccardo Iampiconi)