Contenuti del provvedimento. il provvedimento (AS 1522 e abbinati) ha la finalità di regolamentare i rapporti tra il decisore pubblico e i gruppi di interesse, in modo da rendere trasparente l’attività, gli scopi e le risorse umane e finanziarie impiegate dalle lobbies che intervengono nel processo decisionale pubblico (su tale tematica leggi questa scheda).

Più in particolare, al Capo I vengono individuati alcuni principi generali della materia, quali: pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica e conoscibilità dei processi decisionali, chiarendo che tra le finalità del provvedimento vi è quella di fornire al decisore pubblico una base informativa più ampia su cui fondare le decisioni pubbliche (art. 1).

All’art. 2 vengono invece fornite le definizioni di:

  • «attività di rappresentanza degli interessi», cui sono ricondotte tutte le attività esercitate al fine di orientare la decisione pubblica (ad esempio: proposte, suggerimenti, richieste di incontri);
  • «rappresentante di interessi», inteso come chiunque svolga tali attività in forma professionale;
  • «decisore pubblico», cui sono riconducibili non soltanto parlamentari e membri del Governo, ma anche commissari delle autorità amministrative indipendenti, vertici, consiglieri e consulenti degli uffici di diretta collaborazione di Ministri, Viceministri e Presidenza del Consiglio, nonché Sottosegretari di Stato, vertici degli enti pubblici statali, titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e di incarichi dirigenziali.

Al Capo II sono invece indicate le modalità di funzionamento della normativa proposta. Più nel dettaglio, all’art. 3 viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un comitato di esperti, denominato «Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi».

All’art. 4 viene inoltre istituito il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, un elenco pubblico ad iscrizione obbligatoria contenente informazioni che permettano di identificare il rappresentante di interessi e il soggetto per il quale l’attività viene svolta, l’interesse rappresentato e le relative risorse umane ed economiche a disposizione. L’iscrizione al Registro viene inoltre subordinata a una valutazione circa:

  • l’idoneità del regolamento e del codice di condotta dei rappresentanti di interessi (art. 5);
  • il rispetto di alcuni requisiti previsti per il rappresentante di interesse, tra cui l’assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, l’economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici (art. 6, comma 1);
  • l’impegno da parte del rappresentante di interessi a rispettare il codice di condotta (art. 6, comma 2).

Ai rappresentanti di interessi viene riconosciuto il diritto di presentare ai decisori pubblici proposte legislative, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, o qualsiasi altra documentazione relativa all’interesse rappresentato, nonché il diritto di partecipare alle attività di analisi e verifica dell’impatto della regolamentazione (art. 8). A tale scopo si prevede l’istituzione di una banca dati dei provvedimenti normativi presso il Comitato, accessibile per i soli gruppi di interesse (art. 7).

Per contro, viene introdotto l’obbligo per i rappresentanti di interessi di presentare una relazione annuale circa l’attività svolta, nonché la possibilità per il Comitato di richiedere informazioni integrative (art. 9).

Viene inoltre previsto uno specifico regime di incompatibilità tra l’attività di rappresentanza di interessi e decisori pubblici, soggetti titolari di incarichi in qualità di esperti o di personale esterno presso le amministrazioni pubbliche, giornalisti e soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di società controllate o partecipate (art. 11).

Il provvedimento individua d’altro canto alcuni specifici obblighi per il decisore pubblico. Tra questi, rilevano soprattutto l’obbligo di rendere nota l’attività di rappresentanza degli interessi nella relazione illustrativa o nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi generali e l’obbligo di trasmissione al Comitato, che provvede alla pubblicazione online, dei dati relativi alla propria situazione patrimoniale e all’eventuale appartenenza ad associazioni o movimenti (art. 10).

Infine, il provvedimento introduce un regime sanzionatorio ad hoc(art. 13), mentre esclude dal proprio ambito applicativo l’attività svolta da partiti e da rappresentanti sindacali o datoriali (art. 12). Viene inoltre fatta salva la competenza delle Regioni in materia, nel rispetto dei principi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali.

Notizie sull’iter. Il provvedimento è attualmente all’esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato, cui è stato assegnato in sede referente il 5 agosto 2014, unitamente ad altri disegni di legge (AS 281, AS 358, AS 643, AS 1497, AS 806, AS 992, AS 1191, AS 1632, S.1782, Petizione n. 217 e Petizione n. 768) ed è stato adottato come testo base nella seduta dell’8 aprile 2015.

La Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali. In particolare, sono disponibili i contributi di alcuni portavoce del progetto Foia4Italy, della società di consulenza di relazioni istituzionali Vera, del Direttore Relazioni Esterne di Confindustria Fabio Minoli, del membro della Commissione di Venezia Francesco Maiani, del Professore di Teorie e tecniche del lobbying Pier Luigi Petrillo, dell’associazione Il Chiostro e del Presidente FERPI Patrizia Rutigliano (leggi la sintesi).

Durante la seduta del 24 novembre 2015, la Commissione ha stabilito di riprendere l’esame del provvedimento. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per il 27 aprile 2016 (vedi al riguardo la seduta del 19 maggio 2016). Successive sedute si sono svolte il 7 giugno 2016 e l’8 giugno 2016.

La nuova disciplina approvata dalla Camera. Si segnala che alla Camera è stata approvata dalla Giunta per il regolamento una nuova disciplina delle attività di lobbying all’interno della Camera dei deputati, oltre che un codice di condotta per i deputati (leggi al riguardo questa scheda).

Per ulteriori approfondimenti leggi il dossier del Servizio Studi della Camera.

(Ultimo aggiornamento 8 giugno 2016)                             (A cura della dott.ssa Silvia Giuliattini)