Premessa. Il Ministro dell’Interno è stato ascoltato, nella seduta del 15 marzo 2016, dalla Commissione bicamerale antimafia in merito alle disposizioni sullo scioglimento delle amministrazioni per infiltrazioni della criminalità organizzata. La seduta del 22 marzo 2016, originariamente rivolta ad approfondire questa tematica, è stata invece incentrata sulle problematiche relative al fondo per le vittime delle mafie (clicca qui). Si segnala che in occasione delle audizioni del prefetto di Napoli del 23 marzo 2016 e del 13 aprile 2016 è stata effettuata una relazione sulla situazione dei comuni dell’area napoletana monitorati dalla prefettura, con particolare riferimento ai casi di Acerra, Casandrino, Casalnuovo, Casavatore, Crispano, Giugliano, Nola, Torre Annunziata e Marano (trattandosi di accertamenti tuttora in corso, le sedute sono state segretate). Qui di seguito sono sintetizzati i principali temi affrontati. Ulteriori riflessioni sul tema delle infiltrazioni della criminalità nelle Amministrazioni locali sono contenute nella relazione conclusiva della Commissione del febbraio 2018 (vedi in particolare la scheda Mafie e politica locale).

L’attuazione della disciplina. Il Ministro ha fornito dati sulla più recente applicazione della disciplina di cui all’art. 143 del testo unico sugli enti locali, che trova un momento qualificante nell’attività delle commissioni di accesso (anche se non mancano casi in cui l’acquisizione degli elementi emersi nel corso delle indagini dell’autorità giudiziaria può non rendere necessario tale passaggio, come nel caso dello scioglimento dei comuni di Scalea e di Nardodipace). Proprio da tale attività emergono le fattispecie tipiche a giustificazione dello scioglimento: appoggio delle consorterie criminali mafiose nell’ascesa agli incarichi amministrativi di vertice; coinvolgimento di amministratori in indagini riguardanti associazione a delinquere di stampo mafioso; adozione di provvedimenti (in materia di appalti, concessioni o di incarichi) a favore di esponenti mafiosi o di persone a loro vicine; l’omissione nel riutilizzo a fini sociali di beni sottratti alle mafie. Il rigore nell’accertamento degli elementi “concreti, univoci e rilevanti” è essenziale anche ai fini del successivo giudizio di fronte al giudice amministrativo (solo 2 casi di annullamento nell’ultimo periodo, con riferimento ai comuni di Cirò e Joppolo). I decreti di scioglimento continuano a riguardare prevalentemente le regioni meridionali, in quanto gli accertamenti per i comuni del centro nord si sono conclusi in genere con l’archiviazione (come nei casi di Finale Emilia e Diano Marina). Peraltro, anche nel caso in cui non si giunga allo scioglimento, l’ente può essere oggetto di un attento monitoraggio e possono essere individuate alcune misure atte a ristabilire la piena legalità: è questo il caso ad esempio di alcuni comuni del Lazio, come Sacrofano, Morlupo e S. Oreste, per i quali l’emersione di ulteriori irregolarità potrebbe condurre all’invio di nuove commissioni di accesso.

Il miglioramento della normativa. Il Ministro sottolinea l’opportunità di un ulteriore miglioramento della normativa, da attuare sia in via amministrativa (attraverso l’adozione di linee guida per il lavoro dei componenti delle commissioni di accesso) sia attraverso una riforma dell’articolo 143. In particolare potrebbe essere individuata una “terza via” tra scioglimento e archiviazione, affiancando gli amministratori in carica con commissari ad acta e di tutor che garantisca le competenze professionali necessarie per risolvere le situazioni critiche emerse.

(ultimo aggiornamento febbraio 2018)