Premessa. Il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato, in data 22 Dicembre 2022, la Legge regionale 53/2022 che contiene modifiche all’art. 16 (Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico) della legge regionale 26 Aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza).

Tale legge è entrata in vigore il 1/01/2023.

Gli orari nella precedente versione dell’art. 16. Nella precedente versione dell’art. 16, comma 2, della l.r. 9/2018 si prevedeva che i comuni, disponessero (entro 90 giorni) limitazioni temporali al gioco tramite apparecchi. Tali limiti consistevano:

  • In un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere;
  • Nella chiusura, non oltre le ore 22.00,

delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui erano presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza.

Si fissava, inoltre, fino alle ore 20.00 il limite di accensione giornaliero per gli apparecchi installati presso le rivendite di generi di monopolio.

Ulteriori limitazioni potevano, infine, essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell’arco dell’orario di apertura previsto.

Gli orari nella nuova versione dell’art. 16. Nella nuova versione approvata a dicembre 2022, invece, la legge regionale stabilisce direttamente che “le sale da gioco, le sale scommesse degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e delle rivendite di generi di monopolio in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente, osservano la chiusura dalle ore 12:30 alle ore 14:30 e dalle ore 24:00 alle ore 09:00”.

L’apparato sanzionatorio. Resta invece immutata, anche nella nuova versione approvata a dicembre 2022, la norma secondo cui “il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco (…) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.500,00 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931”.

Gli apparecchi ex comma 7. La legge regionale 53/2022 interviene, inoltre, anche sugli apparecchi ex comma 7 TULPS (apparecchi senza vincite in denaro) escludendoli da una serie di misure, come il distanziometro e il marchio regionale “No slot”.

Il distanziometro. Il nuovo comma 13 dell’art. 16 della legge regionale 9/2018 prevede che le disposizioni relative al distanziometro “si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 3 maggio 2018” (data di entrata in vigore della legge regionale 9/2018).

La precedente versione prevedeva che i titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguassero al distanziometro entro i dodici mesi successivi a tale data.