Premessa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.

L’iter prevede ora l’esame nelle Commissioni parlamentari, per l’espressione dei pareri previsti dall’art. 1, comma 4, della legge 78/2022; le Commissioni saranno anche la sede in cui verranno svolte le audizioni dei soggetti interessati.

Questo decreto legislativo, con le eventuali modifiche che saranno nel frattempo apportate, è destinato a sostituire l’attuale normativa in tema di appalti pubblici (art. 1, comma 3, della legge 78/2022).

Di seguito si riportano alcune delle novità principali.

I principi generali. In primo luogo, il Titolo I dello schema di decreto legislativo riporta i principi generali che sottendono l’intero nuovo impianto:

  • Articolo 1. Principio del risultato.
  • Articolo 2. Principio della fiducia.
  • Articolo 3. Principio dell’accesso al mercato.
  • Articolo 5. Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento.
  • Articolo 6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con egli enti del Terzo settore.
  • Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa.
  • Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito.
  • Articolo 9. Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale.
  • Articolo 10. Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.
  • Articolo 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.

Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione (art. 13).

Conflitto d’interessi. Tra le novità dello schema va segnalato il nuovo art. 16. Con questa norma, in particolare nei commi 2 e 3, si interviene sulla disciplina del conflitto di interessi, stabilendo che “la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto” di interessi “sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro”.

Si prevede l’eliminazione della previsione dell’attuale Codice, secondo cui “le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici”.

Appalto integrato. Un’altra modifica significativa è quella in tema di appalto integrato, che viene reintrodotto nel Codice dei contratti pubblici con poche limitazioni.

Prescrive infatti l’art. 44 che “negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato” (comma 1).

Tra i limiti:

  • l’esclusione dall’appalto integrato delle opere di manutenzione ordinaria;
  • la circostanza che la stazione appaltante o l’ente concedente debba motivare la scelta di ricorrere all’appalto integrato “con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto” (art. 44, comma 2).

Il criterio di valutazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 44, comma 4).

Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze. Altre novità significative sono introdotte dall’art. 62 in tema di aggregazioni e centralizzazioni delle committenze, in particolare per quel che riguarda le soglie, modificando il regime degli affidamenti diretti.

L’art. 62 dello schema, infatti, recita così: “tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti”, ossia €140.000,00 (ex art. 14, comma 1, lett. b), “e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a €500.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”.

Le soglie attuali sono, rispettivamente, di €40.000,00 e di €150.000,00.

Subappalto. Lo schema interviene anche in tema di subappalto. Si tratta di un argomento rispetto al quale, nel corso del tempo, non sono mancate le riforme, anche per conformarsi agli orientamenti comunitari (che tendevano a rimuovere i limiti introdotti, negli anni passati, dalla legislazione nazionale).

Nella nuova formulazione, l’art. 119, dopo aver definito il subappalto, ne amplia il perimetro (non vi sono tetti di valore), dando anche il via libera all’”ulteriore subappalto”.

Si prevede, infatti, che “le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali” (comma 17).

Il comma 12 dell’art. 119 prevede una clausola sociale (confermata anche dall’art. 57, comma 1): “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale”.

Revisione prezzi. L’art. 60 dello schema di d.lgs. reintroduce un meccanismo ordinario di revisione prezzi.

La revisione dei prezzi, che può essere sia verso l’alto sia verso il basso, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 10 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa.

Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.Sul piano della programmazione, è significativo, infine, l’intervento sulle infrastrutture cd. strategiche e di preminente interesse nazionale, per le quali si applicano norme semplificate e vengono previsti tempi ridotti.

Dice il nuovo art. 39 che “il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei Ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell’opera. La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni interessate, ovvero su proposta delle Regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti”.