L’Italia sta compiendo alcuni passi decisivi nel recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 relativa alla “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto UE (whistleblowers) e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Lo scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers all’interno dell’Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, a partire dal principio che coloro “che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione”.

In tema di whistleblowing, il nostro Paese aveva già previsto alcune norme nel d.lgs. 20 marzo 2001, n. 165 (articolo 54-bis) e nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (articolo 6, commi 2-bis e ss.), nonché nella legge 30 novembre 2017, n. 179.

Con il decreto legislativo di cui è stato, ad oggi, predisposto lo schema, si raccoglie in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela delle persone segnalanti, tenendo conto delle previsioni legislative vigenti e di quelle da adottare per conformarsi alla direttiva.

Ambito di applicazione oggettivo. Con riferimento alle violazioni oggetto di possibile segnalazione, va innanzitutto rilevato che lo schema di decreto legislativo comprende anche le violazioni del diritto nazionale (facoltà consentita dalla Direttiva UE), con alcune esclusioni: ad esempio, quella concernente la materia della sicurezza e difesa nazionale, così come la protezione delle informazioni classificate, del segreto professionale forense e medico e delle deliberazioni degli organi giudiziari.

L’art. 3 dello schema di decreto legislativo prevede una lista ampia di soggetti giuridici, sia del settore pubblico (art. 2, lettera p) che del settore privato (art. 2, lettera q), a cui si applica la normativa. Si tratta di una delle novità introdotte con il recepimento della direttiva.

Ambito di applicazione soggettivo. Sul piano soggettivo, garantite della tutela sono le persone fisiche che operano nel contesto lavorativo del settore pubblico o privato in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie specificate quali volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto. La tutela delle persone segnalanti si applica anche quando il rapporto di lavoro non è stato costituito, durante il periodo di prova o dopo lo scioglimento del rapporto stesso.

Va sottolineato che le misure di protezione previste dal Capo III si applicano anche ai c.d. “facilitatori”, alle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone segnalanti, ai terzi legati da vincoli di parentela entro il sesto grado o di affinità entro il secondo grado, o legate da stabile legame affettivo con le persone segnalanti, nonché agli enti di cui le persone segnalanti sono titolari e agli enti che operano nel medesimo contesto di tali persone.

Le segnalazioni interne. Le modalità di presentazione delle segnalazioni interne sono volte a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.

All’art. 4 vengono indicati i soggetti, del settore privato e del settore pubblico, che necessariamente devono istituire i canali di segnalazione interna. Si tratta di una delle novità richieste dalla direttiva, che ha esteso le tutele ai whistleblowers anche del settore privato.

Per la direttiva, l’istituzione dei canali di segnalazione interna è obbligatoria per i soggetti del settore privato che occupino almeno 50 dipendenti. Lo schema di d.lgs. prevede, in realtà, l’applicazione anche a quei soggetti giuridici del settore privato che adottano modelli di organizzazione e gestione di cui al d.lgs. 231/2001 anche se inferiori ai 50 dipendenti: ciò al fine esplicito di non pregiudicare le tutele in materia di whistleblowing allo stato assicurate anche agli enti con meno di cinquanta dipendenti.

Sul piano applicativo, lo schema di decreto legislativo stabilisce che “i Comuni diversi dai Capoluoghi di Provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione” (anche nell’ambito delle Unioni di Comuni e delle altre forme associative) e che “i soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (…) affidano a quest’ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione (…) la gestione del canale di segnalazione interna”.

Per il settore privato, i soggetti che abbiano impiegato, nell’anno precedente, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249 (il d.lgs. non prevede un limite “inferiore”), possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

L’articolo 5, infine, disciplina l’iter successivo alla segnalazione.

Le segnalazioni esterne. L’articolo 6 dello schema di d.lgs. stabilisce le condizioni per effettuare le segnalazioni esterne, mentre l’articolo 7 indica l’ANAC quale autorità competente per tali segnalazioni, anche per il settore privato, e prevede le modalità di presentazione delle segnalazioni, attraverso canali idonei a garantire la riservatezza.

Obbligo di riservatezza e misure di protezione. Lo schema di decreto legislativo prevede norme specifiche in tema di riservatezza dell’identità delle persone che effettuano segnalazioni (art. 12 e ss. dello schema) e dedica il capo III alle misure di protezione.

Nello specifico, l’art. 17 prevede il divieto di ritorsione (con un elenco non esaustivo di casistiche al comma 4), mentre l’art. 18 individua le misure di sostegno in favore della persona segnalante.

L’iter. Lo schema, approvato in Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 Dicembre 2022, ora è stato assegnato alle seguenti Commissioni con relativi termini:

  • Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro) (Assegnato il 10 dicembre 2022 – Termine il 19 gennaio 2023)
  • V Bilancio e Tesoro (Assegnato il 10 dicembre 2022 – Termine il 19 gennaio 2023)
  • XIV Politiche dell’Unione Europea (Assegnato il 10 dicembre 2022 ai sensi ex art.126, co.2 – Termine il 19 gennaio 2023).