È stata approvata la legge 29 dicembre 2022, n. 197, contenente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.

Di seguito si segnalano alcuni provvedimenti che riguardano i temi trattati da Avviso Pubblico e di interesse per gli Enti locali.

Amministratori sotto tiro. L’art. 1, comma 820, della legge di bilancio prevede che “al fine di consentire agli enti locali di incrementare l’adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

Si ricorda che nella scorsa legge di bilancio tale Fondo ammontava a 5 milioni di euro annui.

Gioco d’azzardo. L’art. 1, commi 123 e 124, della legge di bilancio prevede, anche per quest’anno, la proroga “a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024”: delle “concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici”; delle “concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023”; delle concessioni relative agli “apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6” TULPS “in scadenza il 29 giugno 2023”; delle “concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024”.

Antiriciclaggio. L’art. 1, comma 384, della legge di bilancio interviene sulla questione del tetto al contante modificando l’art. 49, comma 3-bis, del d.lgs. 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione). Si stabilisce l’innalzamento della soglia per l’uso del contante da €1.000,00 a €5.000,00.

Vittime della mafia e dell’usura. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno (Tabella 8 come modificata dalla nota di variazione) si segnala il capitolo 2982, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici che presenta per il 2023 uno stanziamento di 35,4 milioni di euro (la stessa somma prevista anche nella scorsa legge di bilancio).

Comuni sciolti per mafia. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno (Tabella 8 come modificata dalla nota di variazione) si segnalano i capitoli 1326 e 7234 relativi, rispettivamente, alle spese per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie (10 milioni per ciascuno dei tre esercizi 2023, 2024, 2025) e alle somme da destinare ai comuni per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose (5 milioni per ciascuno dei tre esercizi 2023, 2024, 2025).

Beni confiscati. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno (Tabella 8 come modificata dalla nota di variazione) si segnala il capitolo 2962 relativo al contributo all’ANBSC (13,8 milioni per ciascuno dei tre esercizi 2023, 2024, 2025).

Altri contributi per gli Enti locali. Di seguito si segnalano alcuni dei contributi previsti dalla legge di bilancio in favore degli Enti locali.

  • Art. 1, comma 29: Contributo straordinario per gli Enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati (è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE).
  • Art. 1, comma 82: Fondo di ristoro di 62 milioni di euro per i comuni per coprire l’esenzione dall’imposta municipale propria prevista dall’art. 1, comma 81 (che introduce la lettera g-bis all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
  • Art. 1, comma 362: Fondo per le periferie inclusive (con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023; il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile).
  • Art. 1, comma 370: Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse del PNRR e del PNC, è preassegnato, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell’importo.
  • Art. 1, comma 467: Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR (Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento) è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane o di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali.
  • Art. 1, commi 479-482: Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali (con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; il Fondo 479 finanzia interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie, e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico lo- cale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle unioni di comuni).
  • Art. 1, comma 521: Fondo per la Calabria (è assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i comuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche).
  • Art. 1, commi 607-609: Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica (con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; il Fondo finanzia progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica).
  • Art. 1, commi 676-677: interventi in materia di sicurezza urbana (in particolare: installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza: l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del d.l. 14/2017 è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025).
  • Art. 1, comma 775: in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.
  • Art. 1, commi 776-778: Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte all’installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio (fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025).
  • Art. 1, comma 779: contributi agli enti locali per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade (contributi già previsti dall’articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160): ora si prevede l’incremento di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  • Art. 1, comma 780: iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR (fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026).
  • Art. 1, comma 790: il Fondo per Enti locali in deficit strutturale (di cui all’articolo 53, comma 1, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, come convertito) è incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare ai comuni con popolazione fino a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti per l’anno 2014 e con durata fino all’anno 2023.
  • Art. 1, comma 828: Per assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, le risorse di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come convertito, possono essere destinate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del TUEL, nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell’espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR.
  • Art. 1, comma 830: Al fine di consentire l’istituzione di circoscrizioni di decentramento nei comuni capoluogo di città metropolitana con meno di 250.000 abitanti, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.