Premessa. Il 19 dicembre 2020 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in ambito europeo. La confisca “dei beni derivanti da attività criminose – scrive la Commissione europea – mira a prevenire e combattere la criminalità, inclusa la criminalità organizzata, fornire fondi aggiuntivi da investire in attività di contrasto o in altre iniziative di prevenzione della criminalità, e risarcire le vittime”.
La base giuridica. A regolare le azioni nel campo di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca di origine criminosa è l’articolo 82, paragrafo 1 del TFUE (Trattato di funzionamento dell’Unione europea), che specifica che in particolare la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Ue è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.
Sussidiarietà e proporzionalità. Il modo più efficace per garantire la cooperazione transfrontaliera in materia di congelamento e confisca dei beni derivanti da attività criminose è il riconoscimento reciproco dell’azione giudiziaria. Il riconoscimento reciproco è conforme al principio di sussidiarietà, poiché mira a riconoscere le vicendevoli decisioni, e non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente.
La dimensione transfrontaliera della confisca diventa evidente, quindi, quando devono essere eseguiti provvedimenti in altri Stati membri. In questo caso l’Unione europea interviene ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea (TUE), ovvero quando gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. Tuttavia il provvedimento non copre tutte le forme esistenti di confisca (ad esempio i provvedimenti civili e amministrativi) ed è limitata a quelli emessi nell’ambito di un procedimento penale. Si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre a quanto è necessario a tale scopo.
Caratteristiche essenziali:
- Principio generale del riconoscimento reciproco, vale a dire che tutte le decisioni giudiziarie in materia penale adottate in un paese dell’UE saranno di norma immediatamente riconosciute e applicate da un altro paese dell’UE. C’è solo un numero limitato di ragioni per il non riconoscimento e la non esecuzione.
- Certificati e procedure standard per consentire azioni di congelamento e di confisca più rapide ed efficienti.
- Termine di 45 giorni per il riconoscimento di un ordine di confisca e, in casi urgenti, un termine di 48 ore per il riconoscimento e 48 ore per l’esecuzione degli ordini di congelamento. I termini possono essere posticipati a particolari condizioni.
- Disposizioni per garantire che i diritti delle vittime di indennizzo e di restituzione siano rispettati nei casi transfrontalieri.
L’articolato in sintesi
La norma è strutturata in quaranta articoli, contenuti in cinque Capi.
Al Capo I sono descritti l’oggetto, le definizioni e l’ambito di applicazione. Il Capo II tratta la trasmissione, il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di confisca, mentre il Capo III affronta la tematica della trasmissione, del riconoscimento e dell’esecuzione del provvedimento di congelamento. Infine, il Capo IV e V definiscono rispettivamente le disposizioni generali e finali.
- Articolo 1,2 e 3. Il Regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di congelamento o di confisca emesso da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale. Inoltre, il Regolamento definisce cosa si intende per provvedimento di confisca, di congelamento, bene, provento, beni strumentali, Stato di emissione, Stato di esecuzione, autorità di emissione e autorità di esecuzione. Infine, vengono elencate le figure di reato e vengono definiti i principi secondo i quali i provvedimenti di congelamento e di confisca non possono essere rifiutati in base al requisito della doppia incriminabilità.
- Gli articoli da 4 a 7 stabiliscono il meccanismo per la trasmissione del provvedimento di confisca. Il testo prevede quindi la trasmissione diretta del provvedimento di confisca tra le autorità nazionali competenti, ma ammette anche la possibilità di assistenza da parte delle autorità centrali. Sono altresì chiarite le norme sull’individuazione dell’autorità di esecuzione competente e sulla possibilità di trasmettere il provvedimento di confisca a più di uno Stato membro.
- Gli articoli da 8 a 10 definiscono rispettivamente “il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di confisca”; i “motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca” e i “termini per il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di confisca”. In sostanza, il provvedimento stabilisce che l’autorità di esecuzione deve riconoscere il provvedimento di confisca senza ulteriori formalità e deve prendere le misure necessarie per la sua esecuzione secondo le stesse modalità di un provvedimento di confisca emesso da un’autorità dello Stato di esecuzione. A meno che ci siano ragioni diverse per rifiutarla. In questo caso intervengono gli elementi che compongono l’elenco di motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca, descritti nel testo.
- Gli articoli 11 e 12 riguardano rispettivamente la materia del “rinvio dell’esecuzione del provvedimento di confisca” e i termini di “impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca”.
- Gli articoli da 13 a 15 riguardano, invece i termini di emissione e di trasmissione del provvedimento congelamento. In particolare, l’articolo 13 fissa le condizioni di emissione e trasmissione di un provvedimento di congelamento per garantire il rispetto del principio di proporzionalità. Mentre l’articolo 14 stabilisce che il provvedimento di congelamento debba essere trasmesso direttamente tra le autorità nazionali competenti; essere accompagnato da una richiesta di esecuzione di un provvedimento di confisca e contenere l’istruzione che il bene rimanga nello Stato di esecuzione in attesa della richiesta di confisca. Infine l’articolo 15 precisa le norme relative alle possibilità di trasmettere il provvedimento di congelamento a più di uno Stato membro, anche se in linea di principio, il provvedimento di congelamento può essere trasmesso a un solo Stato membro per volta.
- L’articolo 16 prevede un modello standard per l’emissione del provvedimento di congelamento. Si tratta di una semplificazione della procedura di riconoscimento reciproco.
- Gli articoli da 17 a 19 stabiliscono rispettivamente i principi del “riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento”; i “motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento” e i “termini per il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di congelamento”.
- L’articolo 20 stabilisce i termini del rinvio dell’esecuzione del provvedimento di congelamento. In sostanza lo Stato di esecuzione può rinviare l’esecuzione del provvedimento di congelamento qualora vi sia il rischio di pregiudicare un’indagine in corso o il bene sia già oggetto di un provvedimento di congelamento o il bene sia già oggetto di un provvedimento di congelamento emesso in un altro procedimento penale nello Stato di esecuzione.
- Gli articoli 21, 22 e 23 riguardano rispettivamente l’ ”obbligo di informare le parti interessate”, l’obbligo alla “riservatezza” per tutelare indagini in corso e la “durata del provvedimento di congelamento”.
- Gli articoli 24 e 25 stabiliscono rispettivamente il principio secondo cui “l’autorità di esecuzione deve notificare senza ritardo all’autorità di emissione l’impossibilità di eseguire il provvedimento di congelamento” e il “termine di 3 giorni entro il quale l’autorità di esecuzione deve riferire in merito alle misure adottate e ai risultati dell’esecuzione del provvedimento di congelamento”.
- Gli articoli da 26 a 35, contenuti nel Capo IV del Regolamento, definiscono le disposizioni generali della norma per il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
- Gli articoli da 36 a 40 reggono, infine, le disposizioni finali della norma.