La vendita dei beni confiscati prima e dopo il Decreto Sicurezza del 2018

Le difficoltà che sovente accompagnano il processo di destinazione dei beni confiscati alimentano, ciclicamente, il dibattito intorno al tema della possibile vendita degli stessi. Si tratta di un aspetto particolarmente delicato: in primo luogo, perché il riuso sociale dei beni confiscati (previsto a partire dalla legge del 1996) esprime una prospettiva di riscatto territoriale e di restituzione alla collettività che la vendita non permette di realizzare; inoltre, mettere sul mercato questi beni significa esporsi al rischio che questi ritornino nelle mani della criminalità organizzata, vanificando anche l’aspetto simbolico che la loro sottrazione determina.

Nel 2018, il tema della vendita è ritornato al centro del dibattito: il cd. Decreto sicurezza (Decreto-legge 113/2018 convertito in Legge 132/2018), infatti, ha modificato l’articolo 48 del Codice Antimafia, introducendo la possibilità di procedere, a certe condizioni e con una serie di cautele, alla “vendita al miglior offerente” dei beni immobili di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento.

Si tratta di una novità non di poco conto se si pensa che, fino a quel momento, la vendita era possibile solo verso determinati soggetti (enti pubblici, associazioni di categoria, fondazioni bancarie) che, di per sé, offrivano una serie di garanzie.

Per scongiurare i rischi di riacquisizione al patrimonio mafioso, l’intervento del 2018 ha comunque previsto una serie di prescrizioni, come l’esclusione di alcuni soggetti e l’acquisizione delle informazioni antimafia, oltre alla conferma di alcune già previste forme di prelazione all’acquisto, che interessano, tuttavia, anche soggetti che sin dall’inizio avrebbero potuto ottenere il bene e che, evidentemente, se si arriva alla vendita, non hanno ritenuto di procedere in tal senso.

Di seguito un confronto dei commi 5, 6 e 7 dell’articolo 48 del Codice Antimafia pre e post approvazione del Decreto sicurezza del 2018.

 

ARTICOLO 48 DEL CODICE ANTIMAFIA PRE DECRETO SICUREZZA

  1. I beni di cui al comma 3 (beni immobili, ndr), di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell’Agenzia (ANBSC, ndr) alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L’avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell’Agenzia, e dell’avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell’Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell’articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano all’Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell’investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell’interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai  fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con  modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L’Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.
  2. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.
  3. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all’acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente comma. Nelle more dell’adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni.

 

ARTICOLO 48 DEL CODICE ANTIMAFIA POST DECRETO SICUREZZA (DL 113/2018 CONVERTITO IN LEGGE 132/2018)

  1. I beni di cui al comma 3 (beni immobili, ndr), di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell’Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l’acquirente dovrà presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell’atto di vendita. L’avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell’Agenzia e dell’avvenuta pubblicazione è data notizia nel sito internet dell’Agenzia del demanio. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell’articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all’atto dell’adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all’articolo 416-bis.1 del codice penale, nonché dei relativi coniugi o parti dell’unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonché persone con essi conviventi. L’Agenzia acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l’informazione antimafia, riferita all’acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilità dello Stato.
  2. Possono esercitare la prelazione all’acquisto: a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia; b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell’investimento nel settore immobiliare; c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell’interesse pubblico; d) le fondazioni bancarie; e) gli enti territoriali.
  3. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall’avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse.
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