Mafia e corruzione tra confische, commissariamenti e interdittive. Sintesi dell’intervento del procuratore della repubblica di Roma

Premessa. Il procuratore della repubblica del tribunale di Roma, dott. Giuseppe Pignatone, è intervenuto a Roma, il 24 settembre 2015, al convegno “Le ragioni dell’impresa e le ragioni dell’amministrazione della giustizia. I teatri della crisi“, illustrando l’evoluzione degli strumenti previsti dal nostro ordinamento per “aggredire” il patrimonio delle organizzazioni criminali e contrastare i tentativi di infiltrazione nell’economia legale. Riportiamo qui una breve sintesi dell’intervento, disponibile sulla rivista on line Diritto penale contemporaneo.

Contesto di riferimento. È cresciuto sempre di più, specie negli ultimi anni, il valore dei beni confiscati e, tra questi, il numero delle aziende e, più genericamente, delle attività imprenditoriali che sono state oggetto di interventi ablatori. Si tratta di imprese che sono nate spesso come frutto di proventi illeciti, anche se possono svolgere attività formalmente lecite, ovvero di imprese strumentali al riciclaggio e al reimpiego di capitali o, ancora, di imprese che inizialmente operavano in modo legale ma i cui interessi si sono poi compenetrati talmente con quelli delle cosche mafiose che il loro patrimonio e la loro attività devono essere considerati frutto o reimpiego, almeno in parte, di attività illecite. In questo senso si può parlare di imprese mafiose o colluse.

Le procedure di confisca dei beni e l’evoluzione del sistema. L’aggressione ai patrimoni illecitamente acquisiti è ormai una linea strategica di fondamentale importanza nel nostro ordinamento per contrastare diverse forme di criminalità; a partire dalla l. 646/1982 (c.d. legge Rognoni-La Torre) che ha introdotto la confisca del provento del reato (in sede di processo penale) e di quanto “sia il frutto di attività illecita o ne costituisca il reimpiego” in sede di prevenzione negli anni successivi il campo di applicazione delle misure ablative si è sempre più allargato. Il legislatore ha infatti, ad esempio, progressivamente ampliato le fattispecie incriminatrici con riferimento alle quali è possibile disporre interventi ablatori ed ha introdotto forme particolarmente incisive di confisca per equivalente.

Accanto a questa che è l’ipotesi base del contrasto ai patrimoni illeciti (delle organizzazioni mafiose e non solo), sono state introdotte nel nostro ordinamento altre misure di carattere non ablativo, ma che tendono a sanare le imprese a rischio di ‘contaminazione’, ovvero a creare una difesa anticipata di fronte ai tentativi di infiltrazione mafiosa. Tali strumenti risultano più adeguati ed elastici in un mondo, come quello dell’economia, che si presenta molto variabile e caratterizzato frequentemente da realtà non nette e cioè non solo da imprese mafiose in sé, ma che con le cosche hanno rapporti più o meno intensi.

Amministrazione giudiziaria ed interdittiva antimafia. Il primo di questi strumenti è l’amministrazione giudiziaria prevista dall’art. 34 Codice Antimafia quando ricorrono sufficienti elementi di fatto per ritenere che il libero esercizio di attività economiche agevoli l’attività delle persone nei cui confronti sia stata proposta o applicata una misura di prevenzione ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per una serie di delitti. Tale misura temporanea vuole evitare che, in casi in cui potrebbe essere sufficiente un tempestivo intervento giudiziario che conduca alla bonifica dell’attività, i fenomeni di contiguità fra imprese e mafie degenerino invece in modo definitivo.

Sul piano interdittivo-preventivo si è posta, inoltre, la documentazione antimafia (dopo continui interventi la disciplina è oggi contenuta negli artt. 82 ss Codice Antimafia). Quella che rileva in questa sede è l’informativa interdittiva che consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di “eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate” (art. 84 comma 3).

L’effetto dell’interdittiva è quello di impedire al soggetto destinatario di stipulare contratti, ottenere autorizzazioni e concessioni e, in generale, avere rapporti giuridici per un valore complessivo superiore a 150.000 Euro con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le aziende vigilate o comunque controllate dallo Stato o da altri Enti pubblici (art. 83 del Codice); essa dunque paralizza il soggetto economico che ne è destinatario in tutti i suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Vi sono tuttavia tra queste due misure delle incongruenze, poiché, sebbene i presupposti che giustificano l’interdittiva siano meno gravi rispetto alla situazione che legittima l’amministrazione giudiziaria, di fatto la misura amministrativa di cui all’art. 84 Codice Antimafia può comportare degli effetti molto più gravi ed anzi devastanti per l’impresa. Inibire i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, infatti, può infatti incidere in modo più negativo rispetto alla sottoposizione ad amministrazione giudiziaria che consente invece la prosecuzione dell’attività, garantendo, tra le altre cose, la continuità della situazione lavorativa dei dipendenti.

Conclusioni. In conclusione, specialmente dopo gli interventi degli ultimi anni, il legislatore prevede una pluralità di strumenti per contrastare i patrimoni di origine illecita ed in particolare le infiltrazioni mafiose nell’economia. Si evidenzia la tendenza a ricercare strumenti che offrano l’opportunità di rientro nel mercato in condizione di legalità (si veda in tal senso anche il Controllo giudiziario previsto dal Progetto di modifiche al Codice antimafia, nuovo art. 34 bis, che pur lasciando l’amministrazione ai titolari dell’impresa consente al Tribunale di dare prescrizioni stringenti ed anche di nominare un Commissario giudiziale al quale affidare specifici compiti di controllo sulla gestione dell’attività).

Tuttavia non si può fare a meno di notare come tali strumenti talvolta di sovrappongano e conducano a effetti distorti e paradossali, conseguenza questa di un quadro normativo e di una realtà empirica in costante evoluzione.

(A cura di Benedetta Rossi, dottoranda in diritto penale presso l’università degli studi dell’Insubria)

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