La confisca allargata o per sproporzione

La cd. confisca allargata (o per sproporzione) si inserisce nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniale disciplinate dal nostro ordinamento per contrastare la criminalità organizzata ed aggredire le ricchezze illecitamente accumulate, le quali potrebbero essere utilizzate anche per la commissione di ulteriori delitti.

L’istituto è disciplinato dall’art. 12 sexies del decreto legge n. 306 del 1992 (convertito nella legge n. 356 del 1992). In base al comma 2, in caso di gravissimi reati (associazione per delinquere di stampo mafioso, riduzione in schiavitù e tratta e commercio di schiavi, estorsione ed il sequestro di persona a scopo di estorsione, usura, ricettazione, riciclaggio, traffico di stupefacenti etc) “è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”. Tale strumento può essere utilizzato nella fase cautelare, con il sequestro preventivo, sulla base di seri indizi di colpevolezza; oppure in seguito a condanna, attraverso la confisca definitiva.

In questa fattispecie, non è richiesta la provenienza illecita del bene, che è invece alla base della confisca di prevenzione disciplinata dall’art. 240 del codice penale; si pone invece in risalto la sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni, ponendo a carico del soggetto interessato dell’onere di fornire la documentazione attestante la legittima provenienza del bene stesso.

La legge non fa riferimento alla titolarità formale dei beni, ma alla disponibilità sostanziale degli stessi, perché si vuole evitare che l’effettiva disponibilità del bene sia occultata tramite l’intestazione fittizia ad altri soggetti, qualunque sia la forma adottata: la “disponibilità” del bene può essere infatti “diretta” (titolarità del diritto di proprietà, del diritto reale, del diritto di credito, etc.) o “indiretta” oppure “per interposta persona fisica o giuridica”. Naturalmente, spetta al giudice fornire elementi gravi, precisi e concordanti sull’interposizione fittizia.

In base al comma 2 ter dell’art. 12 sexies (come modificato da successivi provvedimenti del 2008 e 2009), quando non è possibile procedere alla confisca del denaro e dei beni sopra individuati, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona (c.d. confisca per equivalente).

Si segnala infine che le norme in esame hanno superato il vaglio sia della Corte Costituzionale (vedi ad esempio l’ordinanza n. 18 del 1996) che della Corte dei diritti dell’uomo.

Per ulteriori approfondimenti si segnala in particolare l’ articolo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, Francesco Menditto, che fornisce anche una accurata ricostruzione della giurisprudenza in materia. Si ricorda altresì che il recente disegno di legge del Governo (AC 2798) introduce modifiche alla disciplina della confisca allargata al fine di estenderne l’applicazione. In particolare è ampliato il ricorso a questo istituto per altri gravi reati (ad esempio le attività organizzate per il traffico di rifiuti, l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ed i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale). Inoltre il condannato non potrà giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato sia frutto di evasione fiscale. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca, il procedimento di esecuzione inizi o prosegue nei confronti degli eredi e degli aventi causa. E’ infine esteso il ricorso alla confisca per equivalente.

(ultimo aggiornamento 13 gennaio 2015)

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