Premessa. Nell’ambito della legislazione contro la mafia le misure riguardanti il sequestro dei beni delle organizzazioni mafiose rivestono una notevolissima importanza perché volte a colpire il patrimonio accumulato illecitamente dalle organizzazioni criminali. Non si vuole tanto colpire il soggetto socialmente pericoloso quanto sottrarre i beni di origine illecita dal circuito economico dell’organizzazione criminale.
Tali misure di prevenzione, introdotte per la prima volta nel 1982 con la legge Rognoni-La Torre (legge n. 646 del 1982) sono state oggetto nel corso degli anni di numerose modifiche al fine di superare le difficoltà applicative e rendere più snelle ed efficaci le procedure.

Qui di seguito sono sintetizzati gli elementi principali racchiusi nel codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) che, come detto, è il risultato di diversi provvedimenti succedutisi nel tempo; aspetto, questo, che non sempre facilita la comprensione dei testi in vigore (anche per tale ragione la Commissione bicamerale di inchiesta sulle mafie nel corso della XVII Legislatura ha sollecitato una revisione del suddetto codice: si vedano le sedute del 21 ottobre 2014 e del 22 ottobre 2014).

I provvedimenti di sequestro e confisca. Soggetti destinatari dei provvedimenti di sequestro e confisca sono, tra gli altri, gli indiziati di appartenere ad associazione mafiose, coloro che sono dediti abitualmente a traffici delittuosi ovvero che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose (art. 16). In caso di morte  queste misure possono essere applicate anche nei confronti dei loro eredi o aventi causa (art. 18). Competenti a proporne l’adozione sono il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, che a tal fine effettuano tutti gli accertamenti necessari (artt. 17 e 19).
Il sequestro è disposto dal tribunale quando il valore dei beni risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ritiene che essi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (art. 20). Al termine del procedimento, cui partecipano anche gli eventuali terzi interessati – proprietari o comproprietari – il sequestro dovrà essere confermato entro un termine prestabilito da un provvedimento di confisca (artt. 23 e 24). La legge prevede anche il c.d. “sequestro per equivalente”, che interessa altri beni di valore analogo, quando il destinatario delle misure di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni sottoposti a sequestro (art. 25). Un’ipotesi particolare, disciplinata dall’art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (‘Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa’) riguarda la c.d. “confisca allargata” del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulta essere titolare o avere la disponibilità, in valore sproporzionato al proprio reddito. Sono dettate disposizioni per l’annullamento delle intestazioni fittizie a terzi (art. 26). I provvedimenti di prevenzione patrimoniale prescindono dall’avvio dell’azione penale (art. 29).
Con il provvedimento di sequestro viene nominato l’amministratore giudiziario con il compito di custodire, conservare ed amministrare i beni, anche al fine di incrementarne la redditività, e di predisporre apposite relazioni; in tale attività è assistito dall’Avvocatura generale dello Stato e dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, alla quale è affidata la gestione del bene dopo il provvedimento di confisca di primo grado (artt. 35-39). Sulla base delle proposte avanzate, il giudice assume le direttive generali in ordine alla gestione dei beni (art. 40).

La destinazione dei beni confiscati. A seguito della confisca definitiva i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato (art. 45). È l’Agenzia a deliberare in ordine alla destinazione del bene, versando al Fondo Unico per la Giustizia le somme di denaro, ivi incluse quelle derivanti dalla vendita dei beni. I beni immobili sono mantenuti al patrimonio dello Stato (per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile o per essere utilizzati da altre amministrazioni pubbliche) ovvero trasferiti agli enti locali che potranno gestirli direttamente oppure assegnarli in concessione, a titolo gratuito, ad associazioni del terzo settore, seguendo le regole della massima trasparenza amministrativa. Le aziende sono mantenute nel patrimonio dello Stato: l’Agenzia le può destinare all’affitto (a titolo oneroso o gratuito, ad esempio a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata), alla vendita e anche alla liquidazione, quando le altre due possibilità risultino impraticabili. I relativi proventi confluiscono anch’essi nel Fondo Unico Giustizia (artt. 47 e 48).
Norme specifiche sono dettate per la tutela dei terzi, per la verifica dei crediti ed il loro pagamento (artt. 52- 62).

 

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 132 DEL 2018 (DI CONVERSIONE DEL C.D. “DECRETO SICUREZZA”)

La legge n. 132 del 2018 ‘Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate’, definitivamente approvata dal Parlamento il 28 novembre 2018, è entrata in vigore il 4 dicembre 2018.

Numerose disposizioni riguardano i beni confiscati alla criminalità organizzata. Si prevede innanzitutto l’autorizzazione da parte del Ministro dell’Interno (e non più del Presidente del Consiglio) per l’assegnazione per finalità economiche all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). È possibile il trasferimento dei beni confiscati anche alle Città metropolitane e la destinazione degli immobili confiscati per incrementare l’offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale. Viene soppressa l’assegnazione automatica ai Comuni, prevista dalla legislazione vigente, con concessione a titolo gratuito ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l’immobile confiscato (art. 36, co. 3, lett. a), c).

Il decreto-legge ha ampliato i casi di vendita dei beni, mobili ed immobili, precisando i criteri da seguire per le migliori offerte da presentare, i controlli di certificazione antimafia sugli acquirenti, le limitazioni temporali per la futura rivendita dei beni medesimi e la procedura di sanatoria urbanistica. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati affluisce al Fondo Unico Giustizia, per essere riassegnate al Ministero dell’Interno (per il 40 per cento) e all’ANBSC (per il 20 per cento) (art. 36, co. 3, lett. d), f). Il rimanente 10 per cento confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell’Interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni trasferiti agli enti territoriali ai sensi dell’art. 48, co. 3, lett. c) del d.lgs. n. 159/2011 (art. 36, co. 3, lett. f-bis).

Procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati. Si snellisce la procedura volta a consentire la prosecuzione dell’attività di un’impresa sequestrata o confiscata, mediante la sospensione degli effetti della documentazione antimafia interdittiva «dalla data di nomina dell’amministratore giudiziario e fino all’eventuale provvedimento di dissequestro dell’azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell’azienda» (art. 36, co. 1-bis). Prima della novella introdotta dal decreto in oggetto, era stabilito che il prefetto della provincia rilasciasse all’amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia, e che questa avesse «validità per l’intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell’azienda e sino alla destinazione della stessa».

L’istituzione presso le prefetture dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, prevista dall’art. 41-ter del d.lgs. n 159/2011, diviene ora una facoltà del prefetto (art. 36, co. 2-bis).

È elevato da uno a due anni il termine superato il quale l’ente territoriale cui è stato trasferito (ai sensi dell’art. 48, co. 3, lett. c), del d.lgs. n 159/2011) un bene immobile confiscato, che non abbia provveduto all’assegnazione o all’utilizzazione del bene stesso, si vede revocato il trasferimento dall’ANBSC (la quale può ancora, alternativamente, nominare un commissario con poteri sostitutivi) (art. 36, co. 3, lett. a, num. 2-bis).
È elevato da uno a due anni il termine superato il quale l’ente territoriale destinatario (ai sensi dell’art. 48, co. 3, lett. d), del d.lgs. n 159/2011) di un bene immobile confiscato, che non abbia provveduto alla destinazione del bene stesso, si vede revocato il trasferimento dall’ANBSC (la quale può ancora, alternativamente, nominare un commissario con poteri sostitutivi) (art. 36, co. 3, lett. a, num. 3).

Agenzia per i beni confiscati. Vengono destinate risorse aggiuntive per il personale dell’ANBSC, cui dovrà essere garantita in sede di contrattazione una indennità aggiuntiva, attingendo ai proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immobili confiscati (art. 36, co. 3, lett. b). L’Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’Interno, dispone di una sede principale in Roma e fino a quattro sedi secondarie. Una quota dell’organico (70 unità su 170) sarà reclutata attraverso procedure selettive pubbliche e non più solo tramite comando da altre Amministrazioni (art. 37). Sono infine integrate le risorse finanziarie destinate allo svolgimento della normale attività dell’Agenzia (formazione del personale, collaborazioni, consulenze, ecc.) (art. 38).