1. La confisca ex art. 240 del Codice Penale
“Confisca. Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
È sempre ordinata la confisca:
- delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
- delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.”
È il modello generale di confisca.
Natura giuridica: MISURA DI SICUREZZA. Si applica l’articolo 200 c.p. e non l’art 2 c.p.; pertanto essa può essere disposta retroattivamente, quindi anche se al momento del fatto di reato tale misura non era prevista, ma è stata introdotta o modificata successivamente.
Presupposti:
- sentenza di condanna o, in certe ipotesi, anche applicazione della pena su richiesta delle parti;
- non appartenenza della cosa a terzi estranei al reato;
- pericolosità della cosa o del rapporto tra il reo e la res.
Finalità: di prevenzione, evitare che la disponibilità della cosa tenga viva nel reo l’idea del reato o che comunque ‘il crimine paghi’.
Tipologie di confisca ex art. 240 c.p.:
Facoltativa: ha ad oggetto gli strumenti, il prodotto o il profitto (Per quanto riguarda il profitto, la giurisprudenza interpreta tale nozione in senso molto ampio, ricomprendendo tutte le utilità, anche indirette, che siano in qualche modo riconducibili al reato).
Obbligatoria: ha ad oggetto il prezzo, gli strumenti informatici o telematici utilizzati per la commissione di taluni reati specificatamente indicati, le cose il cui uso detenzione o porto costituisce reato anche se non c’è stata sentenza di condanna. (Ha precisato la Corte di Cassazione che per obbligatorietà s’intende la mancanza di discrezionalità da parte del giudice nel disporre la misura, non invece la possibilità di disporla sempre anche senza una sentenza di condanna.)
Varie, tuttavia, le ipotesi di confisca obbligatoria del profitto (che invece in forza dell’art. 240 c.p. sarebbe facoltativa): a titolo esemplificativo: art. 446 c.p., art. 544 sexies c.p., 722 c.p., ecc..
2. La confisca per equivalente
Riguarda beni non collegati al reato che abbiano un valore equivalente al prezzo o al prezzo del reato.
Natura giuridica: SANZIONE PENALE. Carattere afflittivo si applica, in forza del principio di legalità e del divieto di analogia in malam, solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Si applica, inoltre, il divieto di retroattività sfavorevole ex art. 2 c.p. Tale orientamento in tema di natura giuridica è stato inaugurato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e ormai è stato unanimemente recepito dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale.
Presupposti:
- mancanza del nesso di pertinenzialità;
- impossibilità di eseguire la confisca diretta, cioè di rinvenire all’interno del patrimonio del reo i proventi del reato.
Archetipo della confisca per equivalente rappresentato dall’art. 322 ter, in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione.
“Confisca. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 321, anche se commeso ai sensi dell’articolo 322 bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che che costituiscono il profitto salvo che appartengano a persone estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell’articolo 322 bis, secondo comma. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto corrispondente al profitto o al prezzo del reato.”
Si veda poi il richiamo a tale articolo da parte della legge finanziaria del 2007, che estende la confisca per equivalente anche ai reati tributari.
3. Confisca a carico degli enti
Diverse tipologie di confisca previste nel decreto legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
Art. 6, comma 5 “È comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.”
Natura giuridica: secondo tesi prevalente giurisprudenza è una misura di sicurezza.
Art. 19 “Confisca. Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.”
Qualificata dal legislatore quale sanzione amministrativa.
Art 15, comma 4 “Il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività viene confiscato.”
4. Confische di mafia
Art. 12 sexies decreto legge n. 306 del 1992 convertito con modificazione nella legge 356 del 1992
“Ipotesi particolari di confisca. 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’ art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517 ter e 517 quater, 416 bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644 bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis, 648 ter del codice penale, nonché dall’art. 12 quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell’ art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’ art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all’articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 2 bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2 novies, 2 decies e 2 undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 2 ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona. 2 quater. Le disposizioni del comma 2 bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis e 648 ter del codice penale, nonché dall’articolo 12 quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall’ art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni confiscati Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. 4. Se, nel corso del procedimento, l’autorità giudiziaria, in applicazione dell’art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell’amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette. 4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2 quater e da 2 sexies a 2 duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale. In tali casi l’Agenzia coadiuva l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. 4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l’attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato. 4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.”
Si applica ai reati di associazione mafiosa e altri gravi delitti indicati dalla norma. Misura post delictum.
Natura giuridica: per la tesi nettamente prevalente si tratta di una misura di sicurezza.
Presupposti:
- sentenza di condanna;
- sproporzione tra patrimonio e reddito;
- impossibilità di dimostrare la provenienza lecita del bene.
Finalità: di prevenzione. Sottrarre dal circuito economico beni che hanno una provenienza illecita, evitare l’accumulo di risorse economiche in capo ad associazioni criminali.
Art. 24 D.lgs 159/2011 (cd. Codice antimafia)
“Confisca. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. 2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall’articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l’espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. 3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l’applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.”
Misura ante delictum. Confisca quale MISURA DI PREVENZIONE.
Natura giuridica: Misura equiparabile alle misure di sicurezza. (Orientamento sostenuto recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione)
Presupposti:
- sproporzione tra patrimonio e reddito.
- mancata dimostrazione della provenienza lecita.
- pericolosità della cosa. (Non è più necessaria l’attualità del pericolo; possibilità di applicazione disgiunta rispetto alle misure di prevenzione personale o anche in assenza delle stesse.)
5. Confisca urbanistica
Art. 44 del Dpr n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia)
“Sanzioni penali.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) >l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.”
Natura giuridica: per la Corte EDU è una SANZIONE PENALE. Per la giurisprudenza nazionale si tratta di una SANZIONE AMMINISTRATIVA, ma il suo carattere di afflittività comporta necessariamente l’applicazione non solo del principio di irretroattività sfavorevole, ma anche quello di colpevolezza ex art. 27 Cost.
Da ultimo la Corte Costituzionale (sent. n. 49/2015), in virtù del carattere eminentemente sanzionatorio della misura, ha imposto che la confisca venga applicata, anche se non è necessaria una sentenza di condanna, a seguito di un provvedimento che accerti la penale responsabilità dell’imputato (es.: proscioglimento per intervenuta prescrizione).
(A cura di Benedetta Rossi, dottoranda in diritto penale presso l’università degli studi dell’Insubria)