Premessa. Il tema degli amministratori giudiziari cui è affidata la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, prima della loro destinazione definitiva, è da tempo al centro del dibattito, anche alla luce delle inchieste giudiziarie – come quella riguardante la sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo – che hanno messo in luce fenomeni di “malagestione” di tali beni.
La discussione in Parlamento. I progetti di legge di riforma del codice antimafia, da tempo all’esame delle Camere (Avviso Pubblico ha promosso un Appello per la loro sollecita approvazione) intervengono sui criteri di scelta degli amministratori giudiziari e sugli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico (art. 13). In particolare, si prevede l’istituzione di un apposito Albo e nomine effettuate in base ai principi di trasparenza, rotazione e corrispondenza tra i profili professionali del professionista e la tipologia dei beni interessati. appresi in via cautelare; i criteri di nomina è affidata ad un successivo decreto del Ministro della giustizia. Ci sono disposizioni più dettagliate sulla relazione dell’amministratore giudiziario, nella quale si devono indicare i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati; è le forme di gestione più idonee dei beni devono essere finalizzate anche alle determinazioni del tribunale.
L’iniziativa del Tribunale di Palermo. In attesa dell’approvazione della nuova disciplina, il Tribunale di Palermo (Sezione Misure di Prevenzione) ha definito le “Direttive per lo svolgimento dell’incarico di amministratore giudiziario” (pubblicate in allegato) finalizzate a garantire la trasparenza delle procedure di nomina e gestione.
Tali direttive riguardano differenti profili: requisiti di nomina; contenuti delle relazioni, istanze e note riservate; rapporti con il giudice delegato; nomina e compenso di coadiutori e collaboratori; indicazioni sull’impiego delle diverse tipologie di beni – aziende, immobili, beni mobili, prodotti finanziari – e adempimenti fiscali; rapporti con il Fondo unico per la giustizia; gestione delle spese e rendiconto. Di particolare interesse le disposizioni su:
- verifica delle situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse e obbligo di osservare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- limitazioni alla discrezionalità nella scelta dei coadiutori (necessari ai fini del sequestro di prevenzione, il cui compenso, stabilito dal Tribunale, è a carico dell’Erario) e dei collaboratori (commercialisti, legali, etc necessari per la gestione dei beni, con oneri a carico del conto di gestione); anche per tali figure valgono le clausole di incompatibilità e conflitto di interesse.
- limiti al numero e valore degli incarichi