Premessa. Il 29 marzo 2018 il Ministro dell’Interno ha trasmesso alle Camere la relazione sull’attività svolta nel 2017 dalle Commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (Doc. LXXXVIII, n. 1), della quale qui di seguito si sintetizzano gli aspetti principali (per le precedenti relazioni clicca qui).

Analisi delle gestioni commissariali. La relazione fornisce un quadro analitico dell’azione svolta dalle singole commissioni straordinarie nel corso del 2017, anche per quel che concerne l’attività regolamentare e la riorganizzazione dell’apparato burocratico. Sono complessivamente 21 i consigli comunali sciolti (di cui 12 in Calabria e 4 in Campania; sciolto anche il comune di Lavagna, in Liguria, a conferma che il fenomeno delle infiltrazioni mafiose non riguarda solo il Sud Italia); 5 quelli interessati dalla proroga della gestione commissariale; 38 le gestioni straordinarie commissariali che hanno operato nel corso dell’anno (780.000 sono gli abitanti complessivamente interessati). Una specifica attenzione è stata dedicata ai casi riguardanti l’Azienda ospedaliera S.Anna e S.Sebastiano di Caserta e il Municipio X di Roma Capitale (vedi infra). In un solo caso si è proceduto all’archiviazione del procedimento, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge (Corigliano Calabro, Cosenza). In generale si riscontrano, assieme a situazioni di forte degrado amministrativo e di mancato rispetto delle procedure di spesa, condizioni di forte deficit finanziario, spesso dovute alla mancata riscossione dei tributi locali o alla stipula di contratti poco vantaggiosi per l’Amministrazione; tutti fattori, questi, che favoriscono l’infiltrazione dei gruppi criminali. Tra le cause di deficit finanziario si segnalano le spese legali che, dove non previamente “pattuite”, possono, in taluni casi, produrre debiti fuori bilancio, con tutte le conseguenze negative per le casse dell’ente. Un’attenzione specifica è stata posta sulle misure – anche di natura regolamentare – adottate dalle singole Amministrazioni per superare le criticità emerse e ottenere un miglioramento dei servizi, con particolare riguardo alla materia ambientale, sulle iniziative dirette al recupero del senso di credibilità dello Stato e più in generale delle istituzioni, anche attraverso il miglioramento della comunicazione con la cittadinanza e con le organizzazioni presenti sui territori, e sulle procedure di destinazione ed utilizzo dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali portate a compimento da molte delle commissioni straordinarie operanti all’interno del territorio nazionale.

L’Azienda ospedaliera S.Anna e S.Sebastiano di Caserta. Nell’anno 2017 si è conclusa la gestione commissariale dell’ente. Si è trattato, lo si ricorda, del primo, e finora unico, caso di scioglimento di un’azienda ospedaliera (già quattro, invece, i casi riguardanti aziende sanitarie locali). La procedura aveva preso avvio nel 2015, facendo seguito ad un decreto di archiviazione disposto nel 2014. La relazione dà conto delle misure adottate nel corso della gestione straordinaria al fine di rinnovare profondamente i vertici dell’azienda, assicurare maggiore efficienza dei servizi e trasparenza delle procedure di spesa.

Il Municipio X di Roma Capitale. È giunta al termine nel 2017 anche la gestione commissariale di tale organo. Si è trattato del primo caso di scioglimento di una circoscrizione di decentramento comunale, peraltro di dimensioni rilevantissime (oltre 220.000 abitanti), dovuto alla forte presenza di un’organizzazione criminale dedita sia alle attività di usura, estorsione, commercio di armi, ecc. che al controllo di appalti e risorse pubbliche in favore di aziende e cooperative controllate o colluse, in particolar modo, nel settore della gestione delle aree demaniali marittime e del verde pubblico. La relazione dà conto delle misure adottate per il ripristino della legalità, con particolare riguardo ai provvedimenti in materia di personale, di gestione delle concessioni demaniali marittime e dei servizi pubblici.

La giurisprudenza dei giudici amministrativi. Con riguardo alla legittimità dei decreti di scioglimento adottati, si evidenzia che nella totalità dei casi le pronunce sono risultate favorevoli all’Amministrazione, con conseguente conferma dei provvedimenti impugnati. Risultano confermati i principi già emersi in merito alla natura di tale istituto e ai requisiti necessari per la sua applicazione (sui quali leggi questa scheda).

La declaratoria di incandidabilità. La relazione dà conto infine delle pronunce dei giudici in tema di incandidabilità degli amministratori locali degli enti coinvolti dalle procedure di scioglimento (in gran parte dei casi confermative della declaratoria di incandidabilità), fino ad alcune significative sentenze della Corte di Cassazione sulla natura dell’istituto, il quale «non richiede che la condotta dell’amministratore integri gli estremi dell’illecito penale (di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno nella stessa) perché scatti l’incandidabilità alle elezioni», rilevando soltanto «la responsabilità dell’amministratore nel grave stato di degrado amministrativo causa di scioglimento del consiglio comunale» (Sezioni Unite Civili, n. 1747 del 2015). Sulla scorta dell’orientamento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza successiva, formatasi nel corso dell’anno 2017, ha ulteriormente specificato che: «è ben vero che il provvedimento di declaratoria dell’incandidabilità è collegato a quello di scioglimento previsto dal richiamato art. 143, ma è altrettanto vero che l’incandidabilità dei singoli amministratori non è automatica, imponendosi, soprattutto perché viene interessato un fondamentale aspetto di notevole rilevanza costituzionale, quale il diritto correlato all’elettorato passivo, che siano automaticamente e distintamente valutate le posizioni dei singoli soggetti interessati» (Corte di Cassazione, sez. I, n. 19407 del 2017) (sul tema dell’incandidabilità leggi anche questa scheda).

 

(a cura di Luca Fiordelmondo, Master APC dell’Università di Pisa)