Premessa. In questo articolo si analizzano le misure adottate dal comune di Corleone (Palermo), sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2016, volte ad estendere l’utilizzo della certificazione antimafia quale strumento per contrastare la presenza della criminalità organizzata nell’economia e la corruzione. Il dato dell’esperienza fa emergere che tali rischi trovano terreno più fertile in quelle Amministrazioni caratterizzate da un quadro generale di disordine organizzativo, contrassegnato dall’assenza di adeguati sistemi di controllo sull’attività e sugli atti, dalla mancanza di coordinamento tra tutti gli uffici coinvolti nella gestione dei procedimenti, dall’assenza di sistemi di tracciabilità, da una cristallizzazione degli incarichi di responsabilità in capo alle medesime persone.
Lo scioglimento del comune per mafia. Il 12 agosto 2016 il comune di Corleone è stato sciolto ai sensi dell’art. 143 del testo unico sugli enti locali. Le relazioni allegate al decreto del Presidente della repubblica evidenziano la forte presenza dei clan mafiosi nel tessuto economico e sociale, nonostante i numerosi arresti dei vertici dell’organizzazione, in grado di condizionare le scelte dell’Ente locale, grazie anche ad un fitto intreccio di legami parentali, rapporti di frequentazione o comunanza di interessi economici. Le indagini hanno coinvolto i vertici dell’Amministrazione comunale e alcuni dipendenti: uno di essi è stato condannato a 12 anni di reclusione per estorsione e associazione di stampo mafioso. Tra i settori piegati agli interessi dei clan criminali (molte delle ditte iscritte all’Albo dei fornitori risultavano in rapporti di forte contiguità o di appartenenza con le consorterie locali) erano segnalati quelli riguardanti la gestione dei rifiuti, il servizio di mensa scolastica e gli affari legali.
Il Protocollo di legalità. Nell’ambito delle misure volte a favorire il pieno ripristino della legalità, adottate dalla Commissione di gestione straordinaria, merita un particolare risalto il Protocollo di legalità stipulato nel 29 dicembre 2016 con la Prefettura di Palermo, finalizzato a rafforzare l’efficacia complessiva degli strumenti di prevenzione e repressione delle interferenze illecite della criminalità organizzata (cfr. allegato 1).
Va sottolineato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le Amministrazioni pubbliche per operare più incisivamente e per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili rischi di aggressione da parte del crimine organizzato e da fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza, possono individuare e introdurre nei propri atti amministrativi, attraverso specifiche clausole di gradimento -clausole di tutela-, ulteriori misure di legalità, da affiancare a quelle normativamente previste, tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità e a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con esse sulle conseguenze interdittive di determinate azioni, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti.
I principi generali in materia di certificazione antimafia. Il codice antimafia individua nella certificazione antimafia uno degli strumenti più efficaci per il contrasto della criminalità organizzata nell’economia. Come è noto (leggi questa scheda), scatta la comunicazione antimafia in presenza di un provvedimento definitivo di condanna o di prevenzione per gravi reati; mentre il sistema delle informative antimafia è finalizzato principalmente ad impedire l’accesso a finanziamenti e risorse pubbliche: la legge stabilisce l’obbligo di richiedere tale verifica alla prefettura per tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, al fine di evitare il rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, per i contratti e appalti superiori a 150 milioni di euro ovvero per alcuni settori considerati a rischio (trasporto di materiali e rifiuti, guardiania, concessioni di terreni agricoli legati a finanziamenti europei etc). Un caso particolare è rappresentato dalle amministrazioni sciolte per mafia (come nel caso di Corleone), che sono obbligate a richiedere sempre la certificazione per 5 anni dalla data dello scioglimento, indipendentemente dal valore della transazione.
L’utilizzo estensivo della certificazione antimafia. Nel corso del tempo, alcune Amministrazioni hanno iniziato a richiedere la certificazione antimafia anche per contratti sotto la soglia indicata dalla legge ovvero di concessione di contributi e sovvenzioni, anche di limitato importo, nonché in caso di concessione di licenze e autorizzazioni per lo svolgimento di un’attività economica, indipendentemente cioè dall’erogazione di risorse pubbliche. Tale estensione è stata ritenuta pienamente legittima dai giudici amministrativi (anche la Corte costituzionale ha giudicato non fondata la questione di costituzionalità della legge) al fine di favorire l’espulsione da ogni forma di attività economica delle aziende legate alle organizzazioni criminali (leggi questa scheda).
Le prescrizioni del Protocollo di legalità. Attraverso il Protocollo da un lato viene esteso l’ambito di applicazione della documentazione antimafia – ed in particolare delle informazioni del Prefetto – ai contratti, sia di appalto che di concessione, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture pubbliche, al di sotto delle soglie di valore normativamente previste, nonchè alle materie dell’urbanistica e dell’edilizia privata; dall’altro, si incentiva e si valorizza l’utilizzo di apposite misure per scongiurare il manifestarsi all’interno della Municipalità di fenomeni di corruzione e di illecito.
Non solo viene garantita una puntuale applicazione di questa misura di prevenzione per gran parte dei provvedimenti di competenza dell’Amministrazione comunale (licenze e autorizzazioni di polizia e di commercio, concessioni di beni demaniali e servizi pubblici, iscrizioni negli albi dei fornitori, attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici etc), estendendo la verifica anche alle imprese che operano in subappalto o comunque partecipano alla realizzazione dell’opera (anche con servizi di natura intellettuale); vengono altresì introdotte specifiche clausole – ulteriori rispetto a quelle ordinariamente previste dalla normativa vigente – in modo da rafforzare la legalità, contrastare eventuali fenomeni di corruzione ed illecito all’interno del Comune, responsabilizzando al tempo stesso i soggetti privati che entrano in rapporto con l’Amministrazione: in caso di inadempimento da parte del privato, saranno applicate sanzioni pecuniarie e – nei casi più gravi, si potrà arrivare anche alla risoluzione del contratto.
Segue: la certificazione antimafia in materia urbanistica e di edilizia. Uno degli aspetti più innovativi del protocollo di legalità riguarda l’applicazione della procedura di verifica antimafia anche alle materie dell’urbanistica e dell’edilizia privata. In particolare, in base all’articolo 7, sono sottoposti alle verifiche antimafia tutti i soggetti interessati al rilascio di permesso di costruire (o altro titolo abilitativo ad edificare) e, in materia urbanistica, i soggetti individuati quali esecutori dei lavori. In caso di lavori di minor rilievo (al di sotto dei 5.000 mc) sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva che attesti l’assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del Codice Antimafia; per gli altri interventi (inclusi quelli riguardanti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali, le convenzioni di lottizzazione o urbanistiche e le eventuali opere di urbanizzazione) verrà richiesta la documentazione antimafia per tutti i soggetti coinvolti.
Segue: la banca dati unica della documentazione antimafia. La verifica in ordine ai soggetti coinvolti sarà effettuata di norma attraverso la consultazione della banca dati unica della documentazione antimafia; nel caso in cui il soggetto non risulti censito o emergano cause ostative, sarà richiesta la certificazione alla prefettura. Nel caso di decorso dei termini previsti per il rilascio della documentazione antimafia da parte del Prefetto dovrà essere richiesta apposita dichiarazione sostitutiva, ferma restando la previsione di una condizione risolutiva espressa di immediata revoca del provvedimento e, ove stipulati, del recesso dai contratti nel caso in cui dovessero emergere informazioni antimafia interdittive. Analoga clausola dovrà essere inserita, a cura del contraente principale, in caso di sub contratti. Per gli interventi in materia di edilizia privata e urbanistica la clausola risolutiva deve prevedere l’obbligo del privato di provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi.
Segue: ulteriori misure per garantire trasparenza e libera concorrenza. Il Protocollo, agli artt. 3 e 5, individua puntuali e ulteriori obblighi, a salvaguardia dei superiori principi, che i privati che entrano in rapporto contrattuale con l’Amministrazione dovranno formalmente assumere attraverso la sottoscrizione di apposite clausole dell’accordo negoziale che li lega all’Ente. E’ proprio nell’autonomia negoziale delle parti che la giurisprudenza ravvisa il fondamento di tali obblighi (si ribadisce, ulteriori a quelli normativamente previsti), con le correlative responsabilità in caso di comportamento del privato in violazione dell’accordo, purchè, come nel caso in esame, tali patti siano stipulati per l’esigenza di tutelare taluni interessi pubblici (correttezza, trasparenza, concorrenza) nell’ambito di rapporti di tipo economico e siano in armonia con i principi del sistema civilistico (lealtà, buona fede e correttezza).
In particolare si fa riferimento agli obblighi che impongono a chi contrae con l’Amministrazione il rispetto della normativa sulla sicurezza dei cantieri e di comunicare tempestivamente alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria i tentativi di concussione subiti dallo stesso contraente o dagli organi sociali o dai dirigenti dell”impresa; l’Amministrazione dovrà risolvere il contratto , ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.(concussione), 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p. (diverse fattispecie di corruzione), 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 346 bis c.p. (Traffico di influenze illecite), 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti) e 353 bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) nei confronti dell’imprenditore contraente o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa. L’Amministrazione dovrà altresì verificare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali.
Il Protocollo qualifica espressamente l’obbligo a carico del contraente come essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e fa conseguire al relativo inadempimento la risoluzione del contratto stesso, sempre ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p..
In ordine a tali specifici obblighi si evidenzia tuttavia che nei casi suddetti, l’esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Segue: trasparenza delle procedure. In base al Protocollo dovrà essere pubblicata sul sito del Comune la banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto o di concessione per lavori, forniture o servizi di importo superiore a 50.000,00 euro e delle relative imprese sub-contraenti, con l’indicazione degli organi sociali e di amministrazione nonché dei titolari delle imprese individuali. Al Prefetto di Palermo dovranno essere fornite tali informazioni nonché quelle relative ai bandi di gara per importi superiori alla soglia comunitaria.
L’attuazione amministrativa del Protocollo. In considerazione degli impegni assunti dall’Ente con la sottoscrizione del Protocollo, le cui previsioni assumono all’interno dell’Ente la forza di norma, sono state introdotte con deliberazione della Commissione straordinaria specifiche disposizioni attuative, cui le strutture amministrative dell’Ente dovranno attenersi.
Il Comune di Corleone (allegato n. 2) ha inteso principalmente rafforzare l’efficacia complessiva degli strumenti di prevenzione e repressione, messi a disposizione dall’Ordinamento, delle interferenze illecite nei settori dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché dell’urbanistica e dell’edilizia privata, sia attraverso una stretta collaborazione tra Comune e Prefettura, sia attraverso la previsione di disposizioni innovative volte a integrare il dettato normativo.
Ad esempio, in materia di appalti di opere e lavori pubblici nonché di forniture di beni e servizi, sono state introdotte misure tendenti a rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza volte a prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della malavita organizzata nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione degli appalti e nel controllo degli investimenti, nonché nello svolgimento dei lavori, affinché gli interventi finanziati non siano negativamente condizionati ed ostacolati da tentativi di infiltrazioni della malavita organizzata che impediscono il normale svolgimento delle attività imprenditoriali.
Tali misure sono finalizzate anche a perseguire una più efficace tutela della sicurezza nel proprio territorio e a creare condizioni ambientali favorevoli, nonché a garantire nello svolgimento dell’attività amministrativa la massima trasparenza nella gestione dei flussi finanziari, nell’erogazione dei servizi alla persona, nonché nella concessione di finanziamenti, contributi e agevolazioni di ogni genere e specie a valere sulle risorse pubbliche.
Segue: la verifica antimafia. Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Comune dovrà sempre effettuare la verifica antimafia:
1) in materia di contratti pubblici, propedeuticamente alla stipula o al rilascio di:
- a) contratti di fornitura di beni e servizi;
- b) concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche o di pubblico interesse e concessioni di servizi pubblici;
- c) contratti di appalto di opere e lavori pubblici;
- d) autorizzazioni di subcontratti, ivi compresi i subappalti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche,
Tale verifica avviene mediante richiesta dell’informazione antimafia nei confronti del soggetto aggiudicatario e, nel caso di lavori, nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla “filiera delle imprese” nei termini indicati dall’art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla legge n. 217/2010, ossia di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo, l’oggetto, la durata, le modalità di gara prescelte e le modalità di esecuzione dei relativi contratti o dei subcontratti; a tal fine, per agevolare il compito dell’Amministrazione di individuare esattamente tali soggetti, nel contratto principale viene apposta apposita clausola che obbliga l’aggiudicatario a comunicare preventivamente al Comune l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi, anche relativamente ai settori di attività esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; in caso di inadempimento da parte del soggetto aggiudicatario il Comune previa contestazione, applicherà una specifica sanzione come l’applicazione di apposita penale o, nelle ipotesi più gravi, procedere anche alla risoluzione del contratto e al recesso dallo stesso, ove stipulato.
2) in materia di edilizia privata e urbanistica propedeuticamente al rilascio o alla stipula di:
- a) permessi di costruire o altri titoli abilitativi finalizzati alla realizzazione di interventi che non superano i 5000 mc, e indipendentemente dal valore, attraverso la previa acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato al provvedimento con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del Codice Antimafia e la successiva richiesta di comunicazione antimafia nei confronti dello stesso;
- b) permessi di costruire o altri titoli abilitativi finalizzati alla realizzazione di interventi edificatori che superano i 5000 mc o attinenti ad attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali, e indipendentemente dal valore, mediante la richiesta di informazione antimafia nei confronti dei soggetti privati interessati al provvedimento;
- c) convenzioni di lottizzazione o urbanistiche o altri atti di contenuto simile variamente denominati (ad es. convenzioni ex art. 14 legge regionale n. 71/78, permesso di costruire convenzionato ex art 20 legge regionale n. 16/2016, convenzioni ex art 28 bis DPR 380/2001) che prevedono obblighi di cessione al Comune di aree di territorio da destinare a uso pubblico o la realizzazione a carico degli stessi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e indipendentemente dal valore, mediante la richiesta di informazione antimafia nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori.
In quest’ultimo caso, qualora gli interventi di urbanizzazione previsti nelle convenzioni in materia urbanistica, espressamente qualificati come lavori pubblici dal legislatore (art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016) oltre che dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, siano affidati per l’esecuzione a soggetti terzi diversi dai soggetti privati sottoscrittori, le verifiche antimafia sono effettuate anche nei confronti dei soggetti individuati, secondo le modalità di legge, come esecutori dei lavori e di tutti i soggetti appartenenti alla “filiera delle imprese” nei termini sopra indicati.
In particolare quindi nell’ipotesi di interventi infrastrutturali per la realizzazione di opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, funzionali e non, anche a scomputo, totale o parziale, del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire previste nelle convenzioni sopracitate e comunque affidati, il Comune richiederà la documentazione antimafia, tramite l’informazione antimafia, nei confronti dei suddetti soggetti, propedeuticamente alla stipula dei contratti per l’esecuzione dei lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture o al rilascio delle autorizzazioni ai subcontratti qualunque sia l’importo, l’oggetto, la durata, le modalità di scelta del contraente e le modalità di esecuzione dei relativi contratti o dei subcontratti.
Ai suddetti interventi infrastrutturali si applicherà integralmente la disciplina legislativa della documentazione antimafia come integrata dalle previsioni del Protocollo prevista per i lavori pubblici, sia nel caso di lavori realizzati dai privati sottoscrittori della convenzione, sia nel caso di lavori affidati per l’esecuzione a soggetti terzi.
3) Nelle altre ipotesi di cui all’articolo 67 del Codice Antimafia si introduce l’obbligo di effettuare la verifica antimafia propedeuticamente al rilascio di:
- a) licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessione di beni demaniali o comunque di beni del patrimonio indisponibile per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- c) iscrizioni negli albi comunali di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi;
- d) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici nell’ambito delle competenze dell’Ente;
- e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati, esclusi quelli di cui ai precedenti punti, di competenza dell’Ente;
- f) contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali attraverso la previa acquisizione di apposita informazione antimafia nei confronti del richiedente o comunque del beneficiario.
4) Inoltre, ai sensi dell’articolo 89 comma 2 del Codice Antimafia, nelle ipotesi in cui il Comune debba procedere all’adozione di atti e/o provvedimenti riguardanti:
- a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato;
- b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, 300, e successive modificazioni la verifica antimafia dovrà essere effettuata attraverso la previa acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato al provvedimento con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del Codice Antimafia e la successiva richiesta di comunicazione antimafia nei confronti dello stesso.
In tutti i casi in cui si procede, nelle more della acquisizione, in assenza della documentazione antimafia, nei provvedimenti amministrativi sottoposti alle verifiche, ai sensi di legge e del Protocollo, deve essere necessariamente apposta la condizione risolutiva espressa che preveda l’immediata revoca degli stessi e, ove stipulati, il recesso dai contratti, secondo le modalità di cui all’articolo 109 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’ipotesi in cui successivamente all’adozione venga rilasciata da parte del Prefetto la documentazione antimafia interdittiva; analoga clausola risolutiva viene riportata espressamente anche nei contratti e nei sub contratti sia di lavori che di servìzi e forniture a cui il provvedimento approvativo o autorizzativo fa riferimento. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
In caso di mancato inserimento della clausola risolutiva espressa nei sub contratti non potrà essere rilasciata l’autorizzazione alla stipula dei subcontratti e ciò indipendentemente dal loro valore economico.
Segue: disposizioni anticorruzione e per la trasparenza dell’attività amministrativa. A garanzia del perseguimento delle finalità sottese agli strumenti introdotti con il Protocollo, i funzionari comunali, in ossequio anche ai principi di trasparenza e pubblicità, nelle ipotesi di appalti o concessioni di lavori, servizi e forniture indipendentemente dall’importo e dalle modalità di gara prescelte, hanno l’obbligo di predisporre la documentazione di gara nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e negli avvisi di gara e nelle lettere di invito e nei relativi disciplinari, e successivamente nei contratti, e nei sub contratti, dovranno riportare il contenuto sia dei doveri che l’Amministrazione si è impegnata ad osservare con la sottoscrizione del Protocollo sia degli obblighi in esso previsti posti a carico dei privati che intendono contrarre con l’Ente; nei medesimi documenti sarà inserito il riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Palermo, quale documento di gara, normativo e contrattuale, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal soggetto risultato aggiudicatario e allegato al contratto.
Nelle medesime procedure inoltre il Comune farà assumere all’impresa interessata, sin dal momento della presentazione della istanza all’Amministrazione per la partecipazione alla gara l’impegno a osservare i citati obblighi in caso di aggiudicazione e la manifestazione di conoscenza sulle conseguenze interdittive che ne deriverebbero a seguito della loro violazione attraverso la sottoscrizione, tramite il legale rappresentante, di apposita dichiarazione sostitutiva.
Aggiudicata in via definitiva la procedura gli impegni si trasformeranno in specifiche obbligazioni mediante apposizione di specifiche clausole nel contratto che prevedono anche le conseguenze sanzionatorie a seguito della loro violazione.
Analogamente si procede nei procedimenti finalizzati alla stipula delle convenzioni in materia urbanistica che prevedono obblighi di cessione al Comune di aree di territorio da destinare a uso pubblico o la realizzazione a carico dei privati di opere di urbanizzazione primaria e secondaria qualora ’impresa deve essere individuata dall’Amministrazione.
In tutte le ipotesi, poi, di procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di provvedimenti ampliativi dell’Amministrazione su richiesta dei privati anche in questi casi il soggetto interessato ha l’obbligo a pena di improcedibilità della istanza a osservare i suddetti obblighi in fase istruttoria e comunque prima del rilascio del provvedimento attraverso la sottoscrizione di apposita dichiarazione (cfr. allegati nn. 3 e 4)
(agosto 2018)
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