Premessa. Il 13 luglio 2018, il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto annuale sull’attività svolta nel corso del 2017, del quale sono qui sintetizzati gli aspetti più rilevanti.

Si rammenta che l’UIF è l’unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d’Italia dal d.lgs. n. 231/2007, in conformità con regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale.

Il quadro normativo. Il 2017 ha visto gli Stati membri dell’Unione europea prodigarsi per dare un’efficace attuazione alla quarta Direttiva in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (sulla quale vedi la sintesi del Rapporto per il 2014) nonché per un adeguamento della normativa che tenesse conto sia della concreta applicazione della stessa sia della costante mutabilità dei fattori di rischio. Il 13 dicembre 2017, poi, Commissione, Consiglio e Parlamento europeo hanno trovato un punto d’intesa sul testo della quinta Direttiva antiriciclaggio, la cui adozione «costituisce uno degli obiettivi principali del Piano d’Azione della Commissione europea contro il finanziamento del terrorismo» (cap. 1, pag. 9). Essa, tra l’altro, estende la platea dei soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio, includendovi, ad esempio, «i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale nonché i prestatori di servizi di “portafoglio” digitale per la custodia delle credenziali di accesso alle valute virtuali. Per entrambe le categorie di operatori vengono previste forme di registrazione e di controllo» (ibid.). Sono inoltre previsti dei rafforzamenti delle procedure di verifica, misure volte ad accrescere la trasparenza ed altre dirette a favorire l’accessibilità alle informazioni. Disposizioni specifiche coinvolgono infine i poteri informativi delle FIU per l’analisi domestica e per la collaborazione internazionale. Alla Commissione è affidato il compito di valutare l’operatività e la capacità collaborativa delle FIU europee e di suggerire, se del caso, delle correzioni (cap. 1, pag. 10).

Quanto al contesto normativo nazionale, ai fini del recepimento della quarta Direttiva antiriciclaggio, il 4 luglio dello scorso anno è entrato in vigore il d.lgs. n. 90/2017. Numerose sono le novità riguardanti «il novero dei soggetti obbligati, la collaborazione tra autorità, gli obblighi antiriciclaggio improntati a una più estesa applicazione del risk based approach e alla semplificazione, il sistema sanzionatorio» (cap. 1, pag. 15). In conseguenza di ciò, i poteri dell’UIF hanno subito un ampliamento in materia di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, ed estese ne sono risultate «le forme di collaborazione istituzionale e le fonti informative per l’analisi finanziaria e lo studio di fenomeni, di tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo» (ibid.). Particolarmente rilevante, a tal proposito, appare il Protocollo sottoscritto il 5 ottobre 2017 tra la UIF, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, la Guardia di Finanza e il Dipartimento della Polizia di Stato. Tale accordo consente, tra l’altro, di verificare la corrispondenza «tra i dati anagrafici dei soggetti contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette (resi anonimi con apposite tecniche di crittografia) e quelli presenti nelle basi dati a disposizione della DNA» (ibid.).

Anticipando alcune delle innovazioni contemplate dalla quinta Direttiva europea, il d.lgs. n. 90/2017 ricomprende nel novero dei soggetti obbligati anche i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, pur se limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione delle valute virtuali con quelle aventi corso forzoso (cap.1, pag. 17). Nell’ambito specifico dei prestatori di servizi di gioco, invece, «nel dicembre 2017 è stata prevista l’istituzione del registro dei distributori ed esercenti di gioco presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel registro sono censiti i dati identificativi dei distributori e degli esercenti, i casi di estinzione dei rapporti contrattuali intercorsi con gli operatori stessi per il venir meno dei requisiti previsti ovvero per gravi o ripetute infrazioni riscontrate in sede di controllo, nonché di sospensione dall’esercizio dell’attività disposta dal MEF in esito ai controlli della Guardia di Finanza. Al registro possono accedere il Ministero dell’Economia, la UIF, la Guardia di Finanza, la DIA e la DNA, nonché le questure e i concessionari di gioco» (ibid.).

Come più sopra anticipato, al d.lgs. n. 90/2017 si deve anche una significativa modifica della disciplina sanzionatoria antiriciclaggio, con la strutturazione di un complesso sistema di fattispecie e competenze. «Tra le novità introdotte in materia di violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette vi sono quelle riguardanti la qualificazione (in termini di gravità, sistematicità o reiterazione) e il livello di responsabilità della violazione, dalla cui determinazione corrispondono competenze sanzionatorie diverse, poste in capo alle Autorità di vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS) per le persone giuridiche e al Ministero dell’Economia e delle finanze per le persone fisiche (personale e titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo)» (cap.1, pagg. 18-19). In tale quadro riformatore, volto a razionalizzare la legislazione penalistica, «il reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, prima contenuto nel decreto antiriciclaggio, è stato trasferito nel codice penale» (cap.1, pag 19).

Le “caratterizzazioni di profilo” e le tipologie. L’analisi sulle segnalazioni di operazioni sospette operata dall’UIF ha permesso di individuare gli «elementi ricorrenti e rilevanti per la valutazione delle minacce di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, quali l’utilizzo improprio di determinati strumenti finanziari e mezzi di pagamento, la collocazione territoriale dell’operatività, i settori economici a maggior rischio, gli specifici profili soggettivi dei segnalati, le strutture societarie complesse e opache atte a mascherare la titolarità effettiva» (cap. 4, pag. 58). Partendo da tali caratterizzazioni, è stato poi possibile definire le “tipologie” che «delineano modalità operative e profili comportamentali a rischio» (ibid.).

Come risulta da molteplici studi, l’Italia si pone ai primi posti della classifica concernente l’utilizzo del contante; sicché non sorprende notare che una porzione ingente di operazioni segnalate riguardi proprio tale strumento, con un leggero aumento rispetto alla precedente annualità (33 per cento contro il 31 per cento del 2016). «I dati relativi al rating attribuito dagli analisti dell’Unità confermano, tuttavia, che tali segnalazioni sono in larga misura connotate da scarsa rischiosità» (cap. 4, pag. 59). Altro capitolo degno di nota è quello riferito al servizio di money transfer, con la recente emersione di talune anomalie meritevoli di approfondimento. «Tra queste, spicca per numerosità l’incoerenza geografica dei flussi, vale a dire la mancata coincidenza tra il paese di origine degli esecutori delle rimesse e quello di destinazione dei fondi. In presenza di determinate connotazioni territoriali, tale casistica può essere connessa con il traffico di migranti, come peraltro confermato in diversi casi dalle evidenze investigative» (cap. 4, pag. 60). Altre circostanze frequentemente segnalate nel settore del trasferimento di denaro afferiscono ai casi in cui il soggetto esecutore svolge sia il ruolo di receiver sia quello di sender, con controparti spesso collocate in paesi differenti. Fra le casistiche più ricorrenti, «quella riferita a flussi di rimesse provenienti dal Nord America a favore di soggetti italiani e africani localizzati in Campania, cui fanno seguito invii di rimesse verso la Cina, è potenzialmente collegata al fenomeno del commercio di prodotti contraffatti» (cap. 4, pagg. 60-61).

Rivolgendo ora l’attenzione al comparto dei giochi, emergono anche nel 2017 diverse fattispecie riguardanti i Video Lottery Terminal (VLT). Esse «mettono in luce specifici aspetti di anomalia, quali intervalli temporali eccessivamente prolungati tra l’emissione dei ticket e il successivo riutilizzo/riscossione, che rimandano di frequente al medesimo schema, vale a dire il possibile improprio utilizzo dei ticket per il trasferimento anonimo di somme di denaro» (cap. 4, pag. 61). Sebbene questi strumenti vengano definiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come “documenti di legittimazione validi esclusivamente nei confronti degli emittenti in relazione al rapporto sottostante”, dall’analisi delle segnalazioni sembra legittimo ipotizzare un utilizzo dei ticket anche per il trasferimento di fondi. «Tali strumenti, emessi potenzialmente senza limiti di importo massimo, anche a seguito del mero caricamento di banconote nella VLT e in assenza di giocate effettive, risultano facilmente trasferibili tra soggetti privati e dunque utilizzabili per ogni tipo di regolamento di affari la cui causa economica si voglia mantenere nascosta» (cap. 4, pag. 62). L’unico inconveniente di un ticket è costituito dal vincolo temporale cui è sottoposta la sua riscossione, essendo altrimenti del tutto equiparabile ad una banconota, ma con l’indiscusso vantaggio di non essere sottoposto ai limiti di legge previsti per il contante e di avere una dimensione fisica estremamente contenuta (inferiore a quella di un foglio da 5 euro, pur potendo avere un valore notevolmente superiore). Ci si aspetta che l’introduzione del c.d. “ticket parlante” stabilita dal nuovo decreto antiriciclaggio possa facilitare l’individuazione delle condotte illegittime, in quanto esso riporterà informazioni in merito alle modalità di formazione del valore incorporato nel ticket consentendo al concessionario di avere evidenza delle somme effettivamente puntate e vinte (ibid.).

Venendo a considerare le principali tipologie di segnalazioni – selezionate in ragione della loro ricorrenza o della loro riconducibilità alle aree individuate come esposte al maggior rischio – «l’analisi del flusso segnaletico conferma, anche per il 2017, che le violazioni di norme fiscali e tributarie costituiscono uno strumento versatile e trasversale, il cui utilizzo è spesso riscontrabile a monte del processo finalizzato alla re-immissione nel sistema finanziario di fondi di origine illecita» (cap. 4, pag. 63). Altra questione è rappresentata, infine, dalle tipologie operative connesse con il crimine organizzato: «gli approfondimenti condotti confermano l’elevato grado di sofisticazione raggiunto dalle consorterie mafiose, ovvero dai sodali di queste ultime, nella realizzazione degli schemi operativi strumentali al raggiungimento delle proprie finalità, mediante il ricorso a prodotti/servizi finanziari nonché a strutture giuridiche complesse che si affiancano alle tecniche tradizionali» (cap. 4, pag. 66). Tutto ciò sembra d’altronde favorito dall’infittirsi di quella tela di rapporti e relazioni che vede protagonisti, da un lato, le organizzazioni criminali e, dall’altro, le realtà professionali e imprenditoriali, spesso dedite alla ricerca di reciproche utilità (ibid.).

Contestualmente all’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, l’UIF continua a portare avanti un’attività di studio e approfondimento per mezzo dell’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata; attività che nell’anno trascorso ha condotto all’elaborazione di due contributi: uno riguardante l’intestazione fittizia di beni, in particolare di quote societarie, quale strumento utilizzato dalle organizzazioni criminali per riciclare capitali illeciti mediante l’esercizio di attività economiche; l’altro rivolto verso i contesti a rischio di frode fiscale (cap. 4, pagg. 67-68).

 

(a cura di Luca Fiordelmondo, Master APC dell’Università di Pisa)