Il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 (convertito con modificazioni in Legge 233/2021) ha introdotto, agli articoli 47, 48, 48-bis, 49 e 49-bis alcune modifiche alla disciplina delle interdittive antimafia.
Le novità principali, in particolare, riguardano:
- L’introduzione del contraddittorio nel percorso verso il rilascio dell’interdittiva;
- L’introduzione dell’istituto della prevenzione collaborativa in caso di agevolazione occasionale.
Il contraddittorio. In merito al primo punto, le novità sono contenute nell’articolo 48 che interviene in senso modificativo rispetto agli articoli 92 e 93 del Codice Antimafia.
Nello specifico, quando il Prefetto ritiene sussistenti i presupposti per il rilascio dell’informazione antimafia interdittiva o per l’avvio della prevenzione collaborativa, dà tempestiva comunicazione di ciò all’impresa/società/associazione interessata (nella versione precedente il Prefetto comunicava direttamente, entro cinque giorni, l’adozione della misura).
Questa comunicazione contiene l’indicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa e l’assegnazione di un termine (non superiore a venti giorni) per la presentazione di osservazioni scritte o per la richiesta di un’audizione.
Sono introdotti anche dei limiti al contraddittorio così instaurato; in particolare:
- il contraddittorio è escluso in presenza di ragioni che impongano una particolare celerità al procedimento;
- non sono comunicati quegli elementi informativi il cui disvelamento possa pregiudicare procedimenti amministrativi, attività processuali in corso o altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Durante la fase di contraddittorio, inoltre, le modifiche societarie che dovessero realizzarsi (variazioni di nome, di sede, degli organi di amministrazione, degli organi sociali, dell’assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale, ecc) sono valutate ai fini del rilascio dell’informazione antimafia interdittiva.
Il contraddittorio si conclude entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione con: il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero dell’informazione antimafia interdittiva ovvero ancora con l’adozione delle misure di prevenzione collaborativa (che ora si analizzano).
La prevenzione collaborativa. L’istituto di nuovo conio della prevenzione collaborativa (nuovo articolo 94-bis del Codice Antimafia) si colloca, idealmente, un passo indietro rispetto alle misure interdittive: essa scatta, infatti, in presenza di situazioni di agevolazione occasionale e prevede l’adozione, in un lasso di tempo compreso tra i sei mesi e un anno, di una serie di misure (non necessariamente tutte).
Queste sono, nello specifico:
- adozione ed efficace attuazione di misure organizzative atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale (cd. modelli 231);
- comunicazione al gruppo interforze, entro quindici giorni dal loro compimento, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati e ricevuti (e altri atti) di valore non inferiore a 5.000 euro (o di valore superiore stabilito dal prefetto);
- per le società di capitali o di persone, comunicazione al gruppo interforze di eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi;
- comunicazione al gruppo interforze dei contratti di associazione in partecipazione stipulati;
- utilizzo di un conto corrente dedicato per gli atti di pagamento e riscossione e per i finanziamenti di cui sopra;
- eventuale nomina da parte del Prefetto di uno o più esperti, (al massimo tre), con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa.
Nel caso sia disposto dal tribunale il controllo giudiziario (ai sensi dell’articolo 34-bis del Codice Antimafia) è prevista la cessazione dell’applicazione delle misure della prevenzione collaborativa.
Se al termine del percorso, sulla base delle analisi svolte dal Gruppo Interforze, si accerta il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, il Prefetto rilascia l’informazione antimafia liberatoria. In ogni caso, le misure adottate possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l’adozione dell’informativa antimafia interdittiva (art. 94-bis, comma 2-bis del Codice Antimafia).
Il controllo giudiziario delle aziende. Infine, l’articolo 47 del D.L. 152/2021 apporta alcune modifiche di coordinamento con le nuove disposizioni all’articolo 34-bis del Codice Antimafia (controllo giudiziario delle aziende).
Alcune modifiche in sede di conversione. Ulteriori previsioni sono poi state introdotte in sede di conversione (legge 233/2021).
Nello specifico sono stati aggiunti gli articoli 48-bis e 49-bis i quali contengono alcune modifiche al Codice Antimafia.
Nel primo caso si interviene sugli articoli 83 e 91 del Codice Antimafia, in particolare rispetto alle disposizioni relative alle ipotesi di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei: con queste modifiche, la soglia di erogazioni rilevante per l’acquisizione di documentazione e informazioni antimafia è innalzata da 5.000 euro a 25.000 euro.
Con l’articolo 49-bis, si interviene invece sugli articoli 86 e 87, in tema di obblighi dei legali rappresentanti degli organismi societari nelle more dell’emanazione della documentazione antimafia e di mutamento della sede legale o della sede secondaria.
(Ultimo aggiornamento: 3 Gennaio 2022)