Premessa. L’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia Romagna ha approvato un nuovo provvedimento in cui sono raccolte in modo organico numerose importanti misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata, sviluppando ulteriormente gli interventi adottati in passato (in particolare con la legge n. 3 del 2011). Nel corso dell’iter sono state introdotte disposizioni specifiche anche con riferimento al gioco d’azzardo.
Il piano regionale di intervento. L’art. 3 prevede un piano annuale approvato dalla Giunta, sentita la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile (la cui composizione, definita dall’art. 4, è volta ad assicurare un’ampia partecipazione della società civile; un’apposita Consulta è prevista per il settore edile, art. 29), che indicherà anche le risorse finanziarie e organizzative. A tal fine sono utilizzate le analisi dell’Osservatorio regionale (art. 5), cui spetta il costante monitoraggio sui fenomeni di infiltrazione mafiosa e malavitosa nelle istituzioni locali e nell’economia, che si avvale del Centro di documentazione di cui all’art. 6. E’ prevista una relazione triennale della Giunta sull’attuazione delle misure (art. 45).
I progetti di promozione della legalità. Sono incentivate tutte le iniziative per lo sviluppo della cultura della legalità sviluppate d’intesa con i diversi livelli istituzionali, ivi incluse le società a partecipazione regionale, che comprendono anche il potenziamento dei programmi di formazione del personale e lo sviluppo della trasparenza delle pubbliche amministrazioni. In tale ambito un ruolo significativo è attribuito alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni sindacali, agli ordini professionali, alle associazioni degli imprenditori e di categoria e alle cooperative sociali, oltre che alle scuole ed università (artt. 7-11 e 15-16).
E’ confermato l’impegno a tutelare la comunità dalle infiltrazioni mafiose e dalla corruzione, anche attraverso la costituzione in giudizio (art. 12).
Contratti di lavori, servizi e forniture. Numerose disposizioni sono volte a rafforzare i fenomeni di corruzione ed illegalità a partire dal settore degli appalti pubblici. Tra le misure previste:
- valorizzazione del rating di legalità delle imprese e creazione di elenchi di merito, a partire dal settore dell’edilizia ed in tutti i comparti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (art. 14);
- monitoraggio costante degli appalti pubblici, anche in collaborazione con l’Autorità anticorruzione (art. 24);
- riduzione delle stazioni appaltanti, favorendo la funzione di centrale unica di committenza esercitata dalle unioni di comuni (art. 25);
- promozione della responsabilità sociale delle imprese, al fine di favorire il pieno rispetto delle normative e dei contratti sulla tutela delle condizioni di lavoro (art. 26);
- misure specifiche riguardano il settore dell’edilizia, nel solco delle disposizioni dettate dalla legge n. 11 del 2010: in particolare sono valorizzate nei bandi di gara le soluzioni volte ad assicurare il massimo rispetto dell’ambiente e delle condizioni di sicurezza dei lavoratori; è prevista l’intensificazione dei controlli e il possesso della certificazione antimafia per tutti gli interventi edilizi di importo superiore a 150mila euro (artt. 27-34);
- misure specifiche anche per il settore dell’autotrasporto e facchinaggio (secondo le finalità già precisate dalla legge n. 3 del 2014) e in quelli del commercio, turismo, agricoltura e della gestione dei rifiuti, anche al fine di contrastare i fenomeni del caporalato e dello sfruttamento della manodopera (artt. 35-42);
Altri interventi. Il testo unico comprende inoltre misure specifiche con riguardo alle seguenti materie:
- assistenza alle vittime dell’usura e del racket ed alle vittime innocenti delle organizzazioni criminali ed iniziative di prevenzione del fenomeno dell’usura, anche con riferimento ai soggetti indebitati a causa della loro dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (artt. 17–18 e 22-23);
- sostegno per il recupero di immobili confiscati ed il loro riutilizzo a fini sociali e per la salvaguardia dei livelli occupazionali delle aziende sequestrate (artt. 19-21).
Giornata della memoria. Il testo unico conferma la data del 21 aprile quale giornata dedicata alla promozione, informazione e sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio (art. 43).
Associazione “Avviso Pubblico”. La legge ribadisce l’adesione all’associazione, che raccoglie regioni ed enti locali nella lotta alle mafie e alla corruzione (art. 44).
Contrasto del gioco d’azzardo patologico. Il testo unico contiene diverse disposizioni in materia, ad integrazione della legge regionale n. 5 del 2013. Innanzitutto è disposto il diniego del patrocinio da parte della Regione e degli enti locali ad eventi che ospitano o pubblicizzano attività legate al gioco d’azzardo; sono poi introdotte limitazioni all’apertura delle nuove sale giochi e sale scommesse anche attraverso l’introduzione del c.d. distanziometro da luoghi “sensibili” come istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, oratori e luoghi di aggregazione giovanile, attribuendo ai Comuni il potere di individuare ulteriori luoghi sensibili all’interno del proprio territorio: tali limitazioni si applicano anche ai casi di trasferimento della concessione e trasferimento di sede (artt. 46-48).
Abrogazioni. Con il nuovo testo unico sono abrogate le leggi regionali n. 3 del 2011 (legge sulla trasparenza), n. 11 del 2010 (interventi in materia di edilizia) e n. 3 del 2014 (autotrasporto e facchinaggio).