La conversione in legge del d.l. 162/2022 consente di mettere un punto sulla vicenda relativa all’ergastolo ostativo, da tempo oggetto dell’interessamento della Corte costituzionale.
La Consulta, infatti, con l’ordinanza 97/2021 è intervenuta per dichiarare incostituzionali le norme che individuavano nella collaborazione l’unica possibile strada a disposizione del condannato all’ergastolo per un reato ostativo per accedere ai benefici penitenziari. Ritenendo necessario un intervento del legislatore, la Corte costituzionale aveva “sospeso” il giudizio, assegnando un termine al Parlamento per intervenire (inizialmente il 10 Maggio, poi prorogato all’8 Novembre).
Il decreto-legge 162/2022 e la relativa legge di conversione (legge 30 dicembre 2022, n. 199) sono intervenute, in particolare, sull’art. 4-bis (“divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”), comma 1, della legge 354/1974 e sull’art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152.
Tra le novità, si segnala che adesso i benefìci penitenziari ai detenuti per una serie di delitti (tra cui i delitti ex art. 416-bis e 416-ter) possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia” purché, tra le altre condizioni, siano allegati anche “elementi specifici, diversi e ulteriori (…) che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi”.
La nuova disposizioni prevede, inoltre, una serie precisa di cautele, compresa l’acquisizione da parte del giudice di “dettagliate informazioni in merito al perdurare dell’operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell’internato e alla sua posizione all’interno dell’associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione”, oltre ad accertamenti sulla situazione patrimoniale estesi anche al nucleo familiare e ad altre persone collegate.
Se emergono indizi dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, si ribalta l’onere della prova e sarà il condannato a dover fornire, “entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria”.
Sul sito di Avviso Pubblico la scheda di sintesi della nuova disciplina relativa all’ergastolo ostativo.