Premessa. Sulla base degli ormai noti presupposti normativi (si ricordano principalmente l’art. 15 della l. 241/90, la l. 190/12, il decreto interministeriale del 21 marzo 2017, l’art. 213, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016) e risaputa l’intenzione delle organizzazioni mafiose di condizionare e infiltrarsi nei contesti pubblici amministrativi e in particolare nel settore degli appalti visto l’elevato flusso di denaro che ivi circola, sulla base del principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, l’ANAC e la DNA hanno sottoscritto, in data 13 novembre 2017, un protocollo d’intesa (allegato al presente articolo) con la finalità di “assicurare la massima efficacia all’azione di contrasto del fenomeno della corruzione dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e “impedire alla criminalità di occupare indebitamente spazi all’interno dei diversi settori allo scopo di lucrarne illeciti profitti”.

Da un lato la DNA potrà effettuare attività di impulso e coordinamento nei confronti delle DDA che operano per il contrasto delle organizzazioni criminali che tentano di infiltrarsi nelle Pubbliche amministrazioni, dall’altro vi sarà un maggiore coordinamento tra le diverse forze che entrano in gioco per contrastare la corruzione e ogni tipo di infiltrazione nell’Amministrazione pubblica e, in particolare, negli appalti.

Contenuti dell’Intesa. Il contenuto del protocollo d’intesa si può così sintetizzare:

  1. l’ANAC comunicherà alla DNA le iscrizioni nell’apposito casellario delle segnalazioni provenienti dalle DDA e riguardanti quelle imprese e quegli operatori economici che, pur essendo state vittime di reati puniti dal c.p., non hanno denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria. Lo stesso avverrà per i casi di archiviazione della segnalazione;
  2. l’ANAC ogni 3 mesi trasmetterà alla DNA tutte le comunicazioni di reati riguardanti in linea generale la corruzione di cui ha avuto comunicazione dalle Procure della Repubblica. A seguito di ciò la DNA verificherà che i soggetti coinvolti non siano legati ad organizzazioni di stampo mafioso e l’esito di tali verifiche verrà comunicato all’Ufficio giudiziario competente, informando di tale avvenuta comunicazione l’ANAC;
  3. in materia di whistleblowing (da segnalare le recenti novità normative in materia) l’ANAC potrà notiziare la DNA dei nominativi dei c.d. whistleblowers al fine di far svolgere a quest’ultima i dovuti accertamenti e fornire tutte le informazioni degli atti processuali non ostensibili al fine di consentire alla prima il compimento di tutte le valutazioni che il caso impone;
  4. la DNA potrà accedere al Casellario delle Imprese e alla Banca dati nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC al fine di compiere gli accertamenti e acquisire le informazioni che riterrà opportune in materia di appalti;
  5. ogni tentativo di infiltrazione mafiosa negli appalti che l’ANAC riterrà essere tale verrà comunicato da parte di quest’ultima oltre che all’Autorità giudiziaria competente anche alla DNA;
  6. qualora l’ANAC ritenga che nei confronti di un’azienda o altro tipo di realtà imprenditoriale vengano esercitati condizionamenti di tipo mafioso o altri reati similari di cui al Codice Antimafia dovrà prontamente darne notizia alla DNA al fine di far valutare a quest’ultima la proposizione gli istituti dell’amministrazione giudiziaria o del controllo giudiziario di cui agli artt. 34 e 34 bis Codice Antimafia;
  7. maggiore collaborazione è prevista anche tra la DNA e le Prefetture in quanto a queste, con intervento dell’ANAC e delle DDA, potranno essere fornite quelle informazioni processuali ostensibili utili ai fini della prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli appalti;
  8. verrà svolta, infine, nei confronti di magistrati e dipendenti della PA attività di formazione specifica nei settori della lotta e della prevenzione della corruzione e dei tentativi di infiltrazioni mafiose negli appalti.

 

A cura dell’avv. Stefano Maria Sisto

Protocollo Anac – Dna 13.11.2017