“Il conflitto di interessi” è l’argomento chiave della prevenzione della corruzione. A conferma di ciò basti pensare che il legislatore, all’interno della legge n. 190/2012 (legge anticorruzione) ha previsto l’introduzione di questa figura aggiungendo un articolo (il 6 – bis) alla legge 241/1990, sul procedimento amministrativo.

Quell’articolo prevede, in modo esplicito, per i responsabili del procedimento e per i dirigenti degli uffici, l’obbligo dell’astensione e della segnalazione di confitti anche potenziali.

Tuttavia la questione, in ordine alla effettiva presenza del conflitto di interesse, non è chiara e in tale senso prendiamo in esame una sentenza (la n.195/2014) del Tribunale amministrativo dell’Abruzzo.

Il fatto riguarda l’annullamento della procedura di affidamento, da parte di un Comune, dei servizi di supporto nelle mense scolastiche a una società cooperativa in quanto l’aggiudicazione risulterebbe illegittima, poichè il figlio del responsabile unico del procedimento (rup) risulta essere alle dipendenze della società aggiudicataria.

La sentenza che esaminiamo risulta “singolare” perché fornisce una interpretazione che alleggerisce la figura del conflitto di interesse.

In particolare, nel testo della sentenza si evidenzia il fatto che si tratta di un “appalto ripetitivo” che si svolge già da diversi anni, aggiungendo che il Rup, nella circostanza, si “limitava a corredare i vari capitolati d’appalto dei dati numerici ed economici necessari per determinare l’importo a base d’asta”, senza alcuna “incidenza sul piano logico –razionale”.

Peraltro, si legge nella sentenza, il figlio che risulta dipendente della ditta aggiudicataria, svolge le funzioni di magazziniere, posizione che si caratterizza per il coordinamento tecnico esecutivo, dotato di una autonoma tutela di continuità del servizio.”

Il tribunale, inoltre, ricorrendo a una interpretazione “forzata”, riferendosi all’articolo 6 bis, che prima abbiamo citato, aggiunge “la norma, che prevede una notevole ampiezza di compiti, stabilisce un obbligo d’astensione da parte del dipendente pubblico, mentre nessuna preclusione di partecipazione alla gara vi è per la ditta che, da parte sua, non è tenuta a verificare alcunché, potendo ignorare la parentela esistente e che comunque non avrebbe alcun altro mezzo per eliminare l’ostacolo, se non il licenziamento del proprio subordinato. La disposizione esprime un principio generale dell’attività amministrativa, che implica tutta una seria di compiti da parte del Rup, con una puntuale indicazione della sfera delle situazioni di conflitto d’interesse.

Nel caso in esame, inoltre, prosegue la sentenza, in rup non risulterebbe in conflitto, in quanto non ha preso parte della commissione, a cui, nella procedura ad evidenza pubblica, spetta ogni potere decisionale. Il Rup, invece, riveste una posizione di supporto esterno, senza alcuna effettiva incidenza né in fase istruttoria, né in quella decisionale. In ragione di ciò, conclude il tribunale, non si può configurare il conflitto di interessi, neppure in via potenziale, proprio per i compiti del Rup, che sono limitatissimi (indicazione dei dati numerici per determinare l’importo a base d’asta), del tutto preliminari.

Conseguentemente il Tribunale accoglie il ricorso rivolto a rimuovere l’annullamento affermando che con quell’atto “il Comune ha ritenuto di dover fare una rigorosa quanto astratta applicazione dell’art. 6-bis citato, sul presupposto che il Rup si sarebbe dovuto comunque astenere pur non avendo preso parte attiva alla procedura, rimettendo ogni decisione alla Commissione aggiudicatrice.” E aggiunge “L’annullamento d’ufficio appare essere una soluzione estrema ed abnorme della cd. mera legalità. La potenziale situazione di conflitto d’interesse non significa dare valore decisivo ad ogni osservazione strumentale, ma deve essere sempre verificata una valida ragione d’incompatibilità che possa inficiare in modo visibile il buon andamento della P.A..

Nel caso in esame, la procedura di gara si è conclusa con l’aggiudicazione e non ha senso parlare di un intervento di prevenzione ante-corruttiva.