Con una deliberazione del 14 maggio scorso, il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione ritorna sul tema della “inconferibilità” e “incompatibilità” degli incarichi pubblici, argomento di costante attualità, disciplinato dal decreto legislativo n. 39/2013, proprio a seguito dell’emanazione della legge anticorruzione n.190/2012 .

Lo stesso decreto 39, all’articolo 1, dà una definizione puntuale di questi termini:

  • per “inconferibilità” si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
  • per “incompatibilità” si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

Il Presidente Cantone ribadisce che, ai sensi dell’articolo 17 dello stesso decreto legislativo, gli atti di conferimento degli incarichi ed i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni ivi recate, sono nulli. E precisa che, ai sensi del successivo articolo 18, comma 2, i componenti degli organi che abbiano attribuito incarichi dichiarati nulli, non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.

La circolare scaturisce dalla constatazione che in numerosi casi, le Amministrazioni non hanno dato attuazione alle disposizioni previste e “non hanno ancora provveduto a modificare i propri ordinamenti interni”, cioè non hanno individuato, in via preventiva “le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari”, nel caso in cui ciò si verifichi.

Il documento dell’Autorità si chiude con l’invito “a dare tempestiva attuazione alle disposizioni dell’articolo 18 del d.lgs. 39/2013 e ad individuare gli organi che, nell’ambito della struttura organizzativa, possano procedere al conferimento, in via sostitutiva, dei nuovi incarichi, avendo cura che tutto ciò sia pubblicato nell’apposita sottosezione “Disposizioni generali” della sezione “Amministrazione Trasparente”.

(giugno 2015)