La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione della Universiade Napoli 2019, ha nominato quale Commissario straordinario il Prefetto Luisa Latella ai sensi dell’art. 1, co. 375, della 205/2017. Obiettivo è quello di garantire la regolarità delle procedure (volte all’attuazione del Piano di interventi relativi alla progettazione e realizzazione di lavori, servizi e forniture) e la celerità delle tempistiche.

Il Commissario, quale stazione appaltante, ha poteri “ampi”, compreso quello di adottare ordinanze contingibili e urgenti, e sovrintende anche l’Agenzia regionale Universiadi 2019 la quale può, previo accordo, svolgere “attività di supporto tecnico” (Accordo di vigilanza, pag. 1).

È prevista, infine, una “cabina di coordinamento” composta da:

  1. Presidente del Consiglio dei Ministri che può a sua volta delegare al Ministro per lo Sport che ha funzioni e poteri direttivi;
  2. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
  3. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno;
  4. Il Commissario straordinario;
  5. Il Presidente della Regione Campania;
  6. Il Sindaco del Comune di Napoli;
  7. Il Presidente della Federazione Internazionale dello sport universitario;
  8. Il Presidente del Centro universitario sportivo italiano;
  9. Il Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano;
  10. Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Viste le ingenti somme di denaro che saranno erogate dalla Pubblica Amministrazione per finanziare il progetto della Universiade Napoli 2019, la complessità delle procedure di gara e la moltitudine di soggetti partecipanti alle gare che verranno indette, Il Commissario straordinario e il Presidente dell’ANAC hanno adottato un Accordo di vigilanza collaborativa al fine di “disciplinare le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi dell’art. 30 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, nonché le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate dal Commissario” (Accordo di vigilanza, pag. 4).

Nello specifico, ai sensi dell’art. 2 del presente Accordo, il Presidente dell’ANAC può verificare in via preventiva la legittimità di tutti gli atti afferenti all’affidamento e all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture e il rispetto delle disposizioni dettate in materia di trasparenza secondo quanto previsto dalla legge 190/2012. Tali verifiche devono essere svolte in modo da non rallentare la realizzazione del progetto Universiade.

L’Accordo individua puntualmente gli atti che possono essere oggetto di verifica, compresi quelli al di sotto di determinati importi per i quali però si applica il controllo a campione, salva la possibilità per l’Autorità di verificare l’ulteriore documentazione che ritiene “utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa” (Accordo di vigilanza, pag. 5).

Onere del Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo, è quello di comunicare tempestivamente il sorgere di controversie giudiziali e stragiudiziali e la tipologia di azioni che intende adottare per risolverle.

Le procedure da seguire per la verifica preventiva di legittimità sono indicate dall’art. 5, il quale prevede che tale verifica si svolga innanzitutto in contraddittorio con il Commissario. Gli atti soggetti a controllo devono essere trasmessi prima che vengano formalmente adottati dalla Stazione appaltante. In caso di positiva valutazione di legittimità del provvedimento l’Autorità esprime parere positivo con la possibilità di formulare osservazioni e indicazioni. Al contrario, se l’Autorità riscontra elementi di criticità (irregolarità o non conformità), trasmette al Commissario parere negativo motivato. In tal caso quest’ultimo potrà conformarsi a quanto riscontrato dall’Autorità o potrà ritenere non fondate le osservazioni di quest’ultima e procedere ugualmente all’adozione degli atti ritenuti legittimi accompagnandoli con controdeduzioni.

Inoltre, sempre lo stesso articolo prevede che per gli atti di cui all’art. 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c) vi sia un silenzio-assenso qualora l’Autorità dopo aver verificato gli atti non abbia espresso, nel termine di 7 giorni lavorativi dalla loro ricezione (15 giorni nel caso di atti di cui alla lettera d)), parere negativo.

Per gli atti soggetti a controllo a campione, invece, l’Autorità deve, nel termine di 1 giorno dalla loro ricezione, esprimere la volontà di sottoporle al controllo a campione. Contrariamente si intenderanno automaticamente esclusi da tale verifica.

Eccezion fatta per questa tipologia di atti, l’Autorità può chiedere chiarimenti e in tal caso i termini ricominceranno a decorrere dalla data della loro ricezione.

All’art. 6 è previsto l’obbligo per la Stazione appaltante di inserire nel contratto i riferimenti all’Accordo e sono previste anche ipotesi di esclusione dalla gara o di risoluzione automatica in caso di aggiudicazione qualora dovessero essere disposte nei confronti dell’imprenditore o di altri soggetti all’apice della compagine sociale, misure cautelari o siano stati rinviati a giudizio per determinate fattispecie di reato indicate tassativamente nell’Accordo.

Inoltre, il contraente si impegna a dare tempestiva comunicazione all’Autorità giudiziaria e/o all’ANAC, e/o alla Prefettura di ogni tentativo di concussione. Anche in tal caso, un eventuale inadempimento comporta l’esclusione dalla gara o la risoluzione espressa del contratto.

In specifici casi, per i quali si rimanda al testo dell’Accordo, sarà necessario prima di esercitare la potestà risolutoria comunicare preventivamente tale volontà all’ANAC.

In conclusione, si può affermare l’assoluta importanza di tale protocollo nella speranza che possa prevenire e ridurre se non eliminare gli ormai noti tentativi di infiltrazione mafiosa in appalti milionari come questo.

*di Stefano Maria Sisto