Premessa. La Regione Veneto ha approvato una legge sulla prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico (L.R. 38/2019), di cui qui vengono sintetizzati gli aspetti principali.
Tavolo tecnico (art. 3). È istituito presso la Giunta regionale un tavolo tecnico permanente sul gioco d’azzardo patologico con compiti di consulenza, studio, implementazione e valutazione delle politiche socio-sanitarie sulla dipendenza da gioco d’azzardo composto da numerosi attori, ivi compresi tre rappresentanti del terzo settore.
Interventi della Regione (art. 4). Tra le altre attività, vale la pena rilevare che la Regione promuove lo sviluppo di specifici strumenti informativi per i giocatori in difficoltà e le loro famiglie, come un modello unificato per tutta la Regione di cartellonistica informativa, un numero verde regionale, un sito web dedicato e un’applicazione per smartphone e tablet. La Regione, inoltre, definisce i programmi di formazione e aggiornamento obbligatori per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco.
Comuni (art. 6). I Comuni possono individuare, nel rispetto della normativa regionale, la distanza dai luoghi sensibili entro cui è vietato autorizzare nuove sale gioco o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo. Possono inoltre prevedere forme premianti per gli esercizi di intrattenimento che scelgono di non istallare o disinstallare le apparecchiature per il gioco d’azzardo. Infine, impostano specifiche restrizioni alla navigazione internet (il cosiddetto content filtering) attraverso la propria rete wireless per impedire l’accesso a siti web nei quali è possibile giocare d’azzardo online.
Nuove installazioni e “distanziometro” (art. 7). È vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino a una distanza inferiore a 400 metri da una serie di luoghi sensibili: servizi per la prima infanzia; istituti scolastici di ogni ordine e grado; centri di formazione per giovani e adulti; luoghi di culto; impianti sportivi, ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti; istituti di credito e sportelli bancomat; esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati; stazioni ferroviarie e di autocorriere. Tali disposizioni non si applicano agli esercizi esistenti alla data in vigore della presente legge.
Limitazioni orarie (art. 8). La Giunta regionale adotta un provvedimento per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione del gioco: dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 20 (deliberazione n. 2006/2019).
Disposizioni in materia di IRAP (art. 12). A partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019, gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco sono soggetti all’aliquota IRAP maggiorata dello 0,92% con riferimento a ogni periodo d’imposta in cui risulti l’installazione dell’apparecchio.
Sanzioni (art. 14). La violazione delle disposizioni relative al “distanziometro” per le nuove installazioni comporta una sanzione amministrativa compresa tra 2000 e 6000 euro; la mancata osservanza delle norme in materia di limitazioni orarie prevede una sanzione tra i 500 e i 1500 euro.