Premessa. Il TAR per l’Emilia-Romagna – Sezione di Bologna ha esaminato in una serie di sentenze (che qui si analizzano congiuntamente) le discipline di tre Comuni in tema di distanziometro, confermando l’orientamento ormai consolidato.

Nello specifico si tratta delle seguenti pronunce (tutte di rigetto dei ricorsi degli operatori del gioco):

  • Sentenza 927/2022, relativa al Comune di Bellaria Igea Marina (Rn);
  • Sentenze 933/2022 e 934/2022, relative al Comune di Fidenza (Pr);
  • Sentenza 935/2022, relativa al Comune di Cervia (Ra).

Effetto espulsivo. In tema di effetto espulsivo, i giudici del TAR di Bologna confermano che se dagli atti (spesso dimessi dagli stessi esercenti in giudizio) risulta la possibilità di svolgere l’attività di gioco anche in porzioni limitate del territorio comunale, ciò è idoneo ad escludere il verificarsi dell’effetto espulsivo, in quanto esso, per manifestarsi, deve essere accertato in concreto, non essendo sufficiente contestare l’eventuale difficoltà di reperimento di locali commerciali liberi.

Sul contemperamento tra diversi interessi. Il TAR giudica proporzionato il contemperamento tra i principi europei in tema di libertà di stabilimento e l’interesse generale al contrasto della ludopatia attuato dai Comuni in applicazione del distanziometro e dalla legislazione regionale. In particolare, sostiene il Collegio, “l’art. 41 Cost. tutela l’iniziativa economica privata ma, al comma 2, vi appone i limiti dell’utilità sociale e della sicurezza”; in questo quadro, “il contrasto alle ludopatie costituisce un obiettivo di interesse pubblico tale da giustificare l’apposizione di limiti, come quelli di cui si discute, in quanto riconnesso alla tutela della salute, bene protetto dalla Costituzione medesima”.

Sul riparto delle competenze. Nessun dubbio, inoltre, in tema di riparto di competenze: il TAR conferma che “nell’imporre limiti distanziometrici da luoghi sensibili, le Regioni esercitano un potere riconducibile alla potestà concorrente in materia di ‘tutela della salute’ estranea alla materia della tutela dell’ordine pubblico di competenza statale esclusiva”.

L’asserita retroattività dei provvedimenti distanziali. Anche la censura relativa alla violazione del principio di irretroattività viene respinta. Sostengono i giudici che la normativa relativa al distanziometro “interviene non su un precedente provvedimento che abbia cessato i propri effetti” e nemmeno “sugli atti autorizzativi e concessori che hanno consentito all’esercizio l’apertura originaria”, bensì incide su una situazione non esaurita limitandosi, peraltro, a regolare per il futuro lo svolgimento dell’attività autorizzata, senza inibirla tout court né in via di diritto né in via di fatto.

Del resto, il TAR esclude che esista un’aspettativa giuridicamente rilevante a che il pubblico potere mantenga per sempre vigente una determinata disciplina relativa ad una certa attività, tale da inibire una successiva regolamentazione, tanto più se si tratta di materia soggetta a livelli regolatori ulteriori rispetto a quello meramente autorizzativo.

Il rapporto tra Giunta e Assemblea Regionale. Nessuna violazione, inoltre, riguarda il riparto interno di attribuzioni tra Giunta regionale e Assemblea regionale. Nello specifico, quest’ultima ha dettato disposizioni incisive e cogenti suscettibili di essere derogate soltanto “in peius” in sede locale, mentre alla Giunta è residuato un compito di attuazione.

Il distanziometro regionale, inoltre, non contiene disposizioni di pianificazione territoriale (cosa che avrebbe attivato un iter di approvazione più complesso) ma, come rileva il TAR, solo “norme puntuali sulle distanze che gli esercizi di gioco devono rispettare da determinati luoghi definiti come ‘sensibili’ quanto al rischio della diffusione di ludopatie”.

Sulle chiese e gli asili nido come luoghi sensibili. I giudici confermano, inoltre, l’inserimento specifico di luoghi di culto e asili nido nel novero dei luoghi sensibili.

Per i primi, vale la considerazione che “tra i suoi frequentatori notoriamente vi sono bambini e giovani di minore età, così come persone che per motivi quali lutti o malattie, proprie o dei familiari, possono essere psicologicamente più esposte al rischio della dipendenza dal gioco”.

Per i secondi è sufficiente, invece, il dato letterale: tra gli istituti scolastici di ogni ordine e grado a cui si riferisce la legge quando elenca i luoghi sensibili rientrano, per “evidenti intuibili ragioni di logicità”, anche gli asili nido, in assenza di una espressa esclusione.

Sull’indennizzo. Infondata, inoltre, secondo il TAR anche la pretesa di parte ricorrente relativa alla prospettazione di un indennizzo ex art. 21-quinquies della legga 241/1990. Ribadisce il Collegio, infatti, che non sussistono i presupposti indicati a norma di legge (sopravvenuti motivi di pubblico interesse; mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento; nuova valutazione dell’interesse pubblico originario) avendo la Regione agito sulla base della materia della tutela della salute.

Nemmeno il riferimento all’art. 42, comma 3, Cost. (“la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale”) è corretto nel caso di specie, non essendo intercorsa, appunto, alcuna forma di espropriazione.

Sul gettito tributario. Inconferenti, infine, sono secondo il TAR le preoccupazioni di parte ricorrente circa gli effetti sul gettito tributario discendenti dagli atti impugnati: si tratta, infatti, di aspetti “in relazione ai quali il legislatore ha già effettuato una ponderazione dei contrapposti interessi”.