Premessa. La Regione Marche ha approvato il 31 gennaio 2017 la nuova disciplina regionale per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network.

Qui di seguito sono sintetizzati gli aspetti più rilevanti della nuova normativa.

Competenze della Regione. La Regione elabora il Piano regionale di contrasto, avvalendosi dell’apporto della Consulta per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche e del nuovo Osservatorio regionale dei comportamenti di abuso (istituito presso l’Agenzia regionale sanitaria); è prevista una relazione annuale della Giunta sull’attuazione della legge ed i risultati ottenuti (artt. 9 e 17)

Tra gli interventi previsti, si segnalano quelli relativi alle campagne di sensibilizzazione e informazione, con la collaborazione delle associazioni di volontariato, anche attraverso l’indizione di una Giornata dedicata alla lotta al Gap, da svolgersi in particolare nelle scuole (artt. 4 e 11), l’attività di prevenzione tramite l’azienda sanitaria regionale (artt. 6 e 13), l’attività di formazione e responsabilizzazione degli esercenti (art. 8) e l’istituzione di un numero verde (art. 4).

Distanziometro. Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, è vietata, a decorrere dal 31 dicembre 2019, l’installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di cinquecento metri (nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti) ovvero di trecento metri, (in quelli inferiori ai cinquemila abitanti) da “luoghi sensibili” come istituti universitari, scuole di credito e sportelli bancomat, uffici postali, esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati. Viene attribuito ai Comuni il potere di individuare ulteriori luoghi sensibili (art. 5, commi 2 e 3).

Nel giugno del 2019 il Consiglio regionale ha approvato una proroga per l’applicazione del distanziometro al 30 novembre 2021.

Orari di apertura. I Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, possono disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco, prevedendo fasce orarie giornaliere fino ad un massimo di dodici ore, anche in forma articolata (art. 5, comma 4)

Pubblicità. E’ disposto il divieto assoluto di pubblicità sull’apertura ed esercizio delle sale da gioco (art. 7)

Esercizi no slot. E’ prevista la promozione del logo no slot con incentivi per esercenti (art. 5, comma 5, ed art. 10)

Sanzioni. L’art. 14 prevede che il gettito derivante dalle sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni in materia sia destinato, per il 50 per cento, alle finalità della presente legge