Premessa. La Regione Lazio ha approvato una legge per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (L.R. 5/2013 e successive modifiche e integrazioni), di cui qui vengono sintetizzati gli aspetti principali.

 

“Distanziometro” (art. 4 e art. 11bis). Con le modifiche introdotte dalla legge 16/2022, è vietata l’apertura di nuove sale gioco collocate a una distanza inferiore a 250 metri da alcuni luoghi sensibili: istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto. I Comuni, tenendo conto di una serie di fattori, possono individuare ulteriori limitazioni.

Aggiornamenti: Legge regionale 16/2022. Con la legge regionale 16/2022 (Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie), la Regione Lazio è intervenuta sulla disciplina in merito al gioco d’azzardo nel territorio regionale.

Tre le principali novità:

  • Il distanziometro non si applica agli esercizi pubblici e commerciali e alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
  • Per quel che concerne le nuove sale gioco, il distanziometro diventa di 250 metri (non più 500, dunque) rispetto ad aree sensibili quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto;
  • Nelle more dell’individuazione da parte dei comuni delle fasce orarie, si applicano le seguenti fasce di interruzione: a) per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico, dalle ore 23:00 alle ore 09:00, e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12:30 alle 14:30, per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l’accesso ai minori; b) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 02:00 alle ore 10:00, per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l’accesso ai minori.

Incentivi (art. 4). I Comuni possono prevedere incentivi per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono slot machine e videolottery o che scelgono di non installarle.

Marchio regionale (art. 5). È istituito il marchio regionale “NO Slot-RL”, rilasciato dalla Regione agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che non hanno nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo.

Osservatorio regionale (art. 6). È istituito l’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo, al fine di monitorare gli effetti del gioco sotto vari aspetti (legale, commerciale, sociale, sanitario…). L’Osservatorio analizza i dati e rappresenta le diverse istanze coinvolte, comprese quelle delle associazioni antimafia, predisponendo strategie e linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione. I Comuni sono tenuti a fornire all’Osservatorio una mappatura aggiornata annualmente delle attività e delle sale gioco sul proprio territorio.

Piano integrato e Osservatorio online (art. 10). Il Consiglio regionale approva il Piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP. Tra i suoi compiti vi sono iniziative di sensibilizzazione e informazione soprattutto per i giovani, interventi di formazione per il personale operante nelle sale da gioco e per gli attori istituzionali che operano nel settore del gioco, implementazione di un numero verde regionale. Il Piano prevede anche l’istituzione di un Osservatorio online finalizzato alla divulgazione di informazioni, all’orientamento per i soggetti affetti da dipendenza, allo sviluppo di tecniche per il monitoraggio della patologia anche sul web, alla valutazione dei risultati delle politiche regionali in materia.

Divieto di pubblicità (art. 7). È vietata qualsiasi forma di attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro.

Sanzioni (art. 12). La violazione delle disposizioni relative al divieto di pubblicità e al “distanziometro” comporta una sanzione amministrativa di importo compreso fra 5000 e 15000 euro. I Comuni destinano almeno il 50% dei proventi delle sanzioni sul “distanziometro” a campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e il trattamento della dipendenza da gioco d’azzardo.