Premessa. La Regione Puglia ha approvato una legge per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (L.R. 43/2013 e successive modifiche e integrazioni) di cui qui vengono analizzati gli aspetti principali.
Comuni (art. 3). I Comuni – insieme alle ASL – promuovono nei rispettivi Piani di azione locali e Piani sociali di zona iniziative e attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco e in particolare: campagne di informazione e sensibilizzazione; monitoraggio nelle scuole, nei luoghi di formazione e nei luoghi deputati allo sport; attività di supporto psicologico, economico, di mediazione familiare e di consulenza legale per contrastare il rischio di usura rivolte ai soggetti affetti da disturbo da gioco d’azzardo e ai relativi familiari.
Osservatorio, marchio regionale e giornata dedicata (artt. 4 e 5). È istituito l’Osservatorio regionale sul GAP con il compito di relazionare annualmente le attività terapeutiche prestate, formulare proposte e pareri per la Giunta e istituire un numero verde dedicato all’assistenza e alla consulenza. È inoltre istituito il marchio regionale “Libero da slot – Regione Puglia”, rilasciato agli esercenti e ai gestori che scelgono di non installare le apparecchiature per il gioco d’azzardo. La Regione Puglia indice una giornata dedicata al contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo presso tutti gli istituti scolastici e universitari per sensibilizzare, illustrare e prevenire i rischi del gioco.
Nuove installazioni e “distanziometro” (art. 7). Non vengono concesse nuove autorizzazioni in caso di ubicazione dei locali a meno di 250 metri da una serie di luoghi sensibili: istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. Restano valide le autorizzazioni concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Limitazioni relative agli spazi interni (art. 7). A partire dal 1° gennaio 2020:
- non è consentita l’installazione e la presenza di apparecchi per il gioco negli esercizi di dimensione inferiore a 20 mq di superficie calpestabile aventi attività principale diversa dalla gestione, commercializzazione o somministrazione di giochi con vincite in denaro;
- nello stesso tipo di esercizi, non è consentita l’installazione di più di due apparecchi se la superficie calpestabile è compresa tra 20 e 50 mq;
- sopra i 50mq, è possibile installare un apparecchio ogni 25mq ulteriori di superficie, fino a un massimo di sei.
Nei casi sopra citati, la superficie dedicata agli apparecchi da gioco non può essere superiore a quella destinata all’attività principale dell’esercizio.
Nei bar, tabaccai, ristoranti e negli altri esercizi assimilati, è consentito esporre biglietti o tagliandi di lotterie nazionali a estrazione istantanea esclusivamente in spazi delimitati, che non superino il 30% della superficie espositiva totale.
Obblighi formativi (art. 7). I gestori e il personale dei centri scommesse e degli spazi per il gioco sono tenuti a frequentare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge e poi con cadenza biennale, dei corsi di formazione organizzati dalle ASL (o da altri soggetti individuati dalla Giunta) con uno specifico programma definito dalla legge.
Divieto di pubblicità (art. 7). È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco. È inoltre vietata, all’esterno dei locali che prevedono vincite in denaro di ogni genere, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti o proiezioni video che pubblicizzino la possibilità di vincita o di vincite appena accadute o risalenti nel tempo.
Sanzioni (art. 7). La violazione delle disposizioni sul “distanziometro”, sugli obblighi di formazione e sul divieto di pubblicità è punita con una sanzione compresa tra 6.000 e 10.000 euro. I proventi sono destinati alle finalità previste dalla presente legge.
Accordo Regione-Forze dell’ordine (art. 8bis). La Giunta promuove la stipula di una apposita convenzione tra Regione, forze dell’ordine, concessionari di giochi e ASL pugliesi al fine di attivare uno specifico programma di azioni comuni e di interventi nel campo della prevenzione, della vigilanza e del contrasto alle violazioni delle norme regionali e nazionali in materia di gioco d’azzardo, anche allo scopo di determinare un effetto deterrente e dissuasivo rispetto all’assunzione di comportamenti illeciti da parte di gestori ed esercenti.