Premessa. Il Comune di Novellara, in seguito all’approvazione della legge regionale 5/2013 dell’Emilia-Romagna e della Delibera della Giunta Regionale 831/2017, con la delibera consiliare n. 196 del 6 dicembre 2017 ha proceduto ad effettuare la mappatura dei luoghi sensibili presenti nel territorio comunale e, con la determinazione n. 142 del 5 aprile 2018, ha individuato le sale giochi e di raccolta scommesse ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili.
Con misurazioni a cui ha partecipato anche la parte interessata, è emerso che una sala scommesse presente nel Comune di Novellara non rispettava la distanza minima di 500 mt da un luogo sensibile posto nelle vicinanze. Con lettera protocollata è stato comunicato ai gestori che avrebbero dovuto provvedere alla chiusura della sala stessa, salva la possibilità di fruire di deroghe in caso di delocalizzazione dell’attività.
L’esercente, dopo aver provveduto a chiudere la sala, ha presentato ricorso al TAR per l’Emilia-Romagna, sezione distaccata di Parma, che si è pronunciato con la sentenza 290/2022, con cui ha respinto le doglianze dell’operatore economico, confermando l’orientamento prevalente in giurisprudenza.
Sul contraddittorio. In primo luogo i giudici respingono le censure che miravano all’annullamento del provvedimento rivolto alla sala scommesse per carenza del contraddittorio ex art. 7 L. 241/1990.
Il provvedimento oggetto di impugnazione da parte dell’esercente, infatti, sostengono i giudici, “non dispone la chiusura dell’attività (…) limitandosi a stabilire che tale chiusura sarà disposta da un futuro provvedimento e ciò nel caso in cui non venga presentata apposita istanza di delocalizzazione”.
L’intreccio di competenze tra Comune e Questura. Anche il secondo motivo di ricorso viene respinto: la sala scommesse sosteneva che il Comune, con i suoi provvedimenti, avesse interferito con le scelte del Questore che aveva autorizzato l’attività di raccolta scommesse.
Il TAR, rifacendosi all’orientamento maggioritario in giurisprudenza, confermato dalla stessa Corte costituzionale, chiarisce che i poteri del Questore attengono alla materia dell’ordine pubblico mentre nel caso di specie il Comune ha legittimamente esercitato i propri (autonomi) poteri finalizzati alla tutela della salute pubblica.
Nello specifico, quando si tratta di provvedimenti adottati per contrastare il gioco illegale o per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti o per individuare i giochi leciti, si ricade nell’ambito della materia “ordine pubblico e sicurezza”, di competenza del Questore.
Quando invece, come nel caso di specie, si tratta di evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, allora emerge una “finalità di carattere socio-sanitario”, rientrante nella materia di legislazione concorrente “tutela della salute” (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, con i Comuni delegati ad attuare quanto disposto a livello regionale.
Sull’asserita retroattività del distanziometro. Infine, i giudici smentiscono anche il carattere retroattivo del distanziometro, sostenuto da parte dell’operatore economico.
Secondo il Collegio, “non sussiste alcuna applicazione retroattiva delle disposizioni in materia di ludopatia, essendo le stesse applicate ad una situazione presente di pericolo per la salute pubblica e consistente nella vicinanza della sala scommessa ad un luogo sensibile”.
Anzi, confermano i giudici, che “sarebbe del tutto irragionevole che tale divieto valesse unicamente per le nuove attività e non anche quelle già in essere atteso che tali attività risultano pregiudizievoli per la salute pubblica in quanto svolte in luoghi troppo vicini a ‘luoghi sensibili’ (ossia entro i 500 metri di distanza da essi) e il sopra menzionato pregiudizio per la salute risulta, con tutta evidenza, presente sia per attività già in essere che per attività future essendo legato alla tipologia delle stesse (gioco d’azzardo lecito) e non certo alla loro preesistenza o meno”.