Premessa. Il TAR Liguria, con la sentenza 1069/2022, si è pronunciato sul ricorso di un operatore del gioco che aveva impugnato i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività di sala scommesse e di diniego dell’autorizzazione all’installazione di apparecchi, emanati dal Comune di Genova per violazione del distanziometro.
Tra gli elementi di contestazione del ricorrente, in particolare, la circostanza che l’operatore del gioco avesse già ottenuto, dalla Questura di Genova, il rilascio di licenza ai fini dell’attività di raccolta scommesse ai sensi dell’art. 88 del TULPS.
Le competenze di Regione e Comune. Il TAR Liguria conferma, in primo luogo, la sussistenza in capo a Regione e Comune del potere di disciplinare le distanze tra i locali del gioco e i luoghi sensibili.
Ricordano i giudici, infatti, che “mentre l’individuazione dei giochi leciti e la disciplina delle modalità d’installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco rientrano nella competenza legislativa dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza alla luce della finalità di prevenzione dei reati che esse perseguono, alle Regioni non è preclusa l’adozione di misure tese a inibire l’esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati ‘sensibili’, al fine di prevenire il fenomeno della ‘ludopatia’”. Si tratta di misure, in particolare, “ascrivili alle materie della tutela della salute e del governo del territorio, attribuite alla legislazione concorrente”.
La differenziazione tra esercizi già in attività ed esercizi nuovi. Nel disporre interventi per prevenire la ludopatia, le Regioni (o i Comuni, cui sono affidati la cura della salute pubblica e il governo del territorio) possono legittimamente, secondo il TAR, “anche differenziare la posizione di coloro che già svolgano l’attività in questione e l’abbiano iniziata” da quella di “coloro che la intraprendono per la prima volta”. Sostengono i giudici, infatti, che “in linea generale, il ‘fluire del tempo’ rappresenta un elemento idoneo a giustificare un trattamento differenziato delle situazioni giuridiche”.
Ciò, peraltro, risulta secondo il Collegio anche in linea con il diritto dell’Unione europea: si tratta di misure “giustificate da un interesse generale (la tutela della salute) e proporzionate allo scopo, nella misura in cui l’individuazione di determinati luoghi come ‘sensibili’ non risulti arbitraria”.