Premessa. La Regione Emilia-Romagna, a partire dalla Legge regionale 5/2013, ha introdotto il distanziometro delle attività da gioco nel territorio regionale (poi meglio specificato con le delibere di Giunta 831/2017 e 68/2019).
In particolare, la legge regionale precisa che il calcolo della distanza tra sala gioco/scommesse deve essere effettuato secondo il “percorso pedonale più breve”.
Il Comune di Rimini ha effettuato la mappatura degli esercizi di gioco rispetto ai luoghi sensibili e, nel 2020, ha inoltrato a una sala scommesse/giochi, presente nel territorio comunale, l’ordine di chiusura entro 6 mesi per violazione delle distanze minime.
La sala ha presentato ricorso, contestando le misurazioni effettuate dall’Amministrazione. Il TAR Bologna si è pronunciato, accogliendo il ricorso dell’operatore, con la sentenza 298/2023 che qui si analizza.
Il percorso pedonale più breve e le esigenze di sicurezza dei pedoni. Il caso attiene alla valutazione delle esigenze di sicurezza dei pedoni nel contesto del calcolo del percorso pedonale più breve tra sala giochi/scommesse e luogo sensibile. Il calcolo effettuato dal Comune di Rimini, che conduceva ad una distanza inferiore ai 500 metri, ricomprendeva un attraversamento pedonale privo delle strisce pedonali e con semaforo soltanto veicolare. Si tratta di un attraversamento normativamente consentito ma pericoloso e, dunque, secondo la sala giochi, non computabile nel calcolo.
Il TAR aderisce all’interpretazione di parte ricorrente.
Ricordano i giudici, in questo senso, che quando il legislatore regionale si riferisce al percorso pedonale più breve, si deve tenere conto dei percorsi di regolare attraversamento delle sedi stradali, non potendosi effettuare la misurazione basandosi sulla trasgressione, seppure non necessariamente pericolosa, da parte del pedone delle norme del Codice della strada.
Ai fini del calcolo del percorso pedonale più breve tra sala giochi e luogo sensibile occorre dunque tener conto delle norme di tutela della sicurezza dei pedoni che si evincono dal Codice della Strada oltre che dalle comuni regole di prudenza esigibili.
Nel caso di specie, l’attraversamento pedonale in esame è, secondo il Collegio, senz’altro pericoloso poiché: mancano le strisce pedonali, il semaforo presente è dedicato solo al traffico veicolare e il tracciato stradale è costituito da ben quattro corsie di marcia con rilevante traffico di veicoli (anche pesanti) e in assenza di mezzi dissuasivi della velocità.
Dunque, confermano i giudici del TAR Bologna che un attraversamento pedonale non può essere utilizzato per abbreviare la distanza tra due luoghi, dovendosi effettuare il calcolo in funzione di un tragitto che preservi efficacemente la sicurezza di pedoni e automobilisti, senza metterne in pericolo l’incolumità, nel quadro di una normativa regionale in tema di c.d. distanziometro volta proprio alla tutela della salute collettiva contro la ludopatia.