Premessa. La vicenda presa in esame dal Consiglio di Stato (sent. 6278/2023), nell’appello presentato da un gestore avverso la sentenza del TAR del Veneto 898/2018 che lo aveva visto soccombente, prende le mosse dall’applicazione del distanziometro regionale nel Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 20, comma 3, della Legge regionale 6/2015 e dell’art. 6 del Regolamento comunale giochi approvato dal Comune di Venezia con Delibera consiliare n. 50 del 2016 (in attuazione della norma legislativa regionale).
Il concetto di nuova apertura di sale scommesse. Il primo motivo di doglianza dell’operatore si concentra sulla locuzione “nuova apertura di sale scommesse” contenuto nell’art. 6 del Regolamento comunale. Il Consiglio di Stato conferma che si considera nuova apertura il caso in cui, in locali già precedentemente autorizzati, venga ad operare a qualsiasi titolo un nuovo soggetto. Questo perché l’interpretazione della disciplina sulle “nuove aperture” conduce a ritenere che l’obiettivo fosse “contemperare il contrasto alla c.d. ludopatia per finalità di tutela della salute pubblica con le esigenze di coloro che, prima della entrata in vigore della nuova normativa, avevano già iniziato l’attività ed ottenuto le relative autorizzazioni”: è chiaro, secondo il CDS, che tale “esigenza di contemperamento non sorge nei confronti di chi aspira ad iniziare ex novo l’attività di gestione di una sala scommesse”.
Non vale nemmeno appellarsi alla nozione di continuità aziendale (che nel caso di specie, secondo parte ricorrente, sarebbe confermata dalla stipula del contratto di cessione di azienda tra la società appellante ed il precedente gestore): la successione, secondo il Collegio, è “un fenomeno che attiene ai rapporti giuridici: si può succedere nella qualità di proprietario, nella qualità di creditore: non si può, invece, succedere nella qualità di imprenditore. Da ciò discende il corollario per cui il cessionario di azienda acquisterà la qualità di imprenditore a titolo originario, e non titolo derivativo”.
Sulla motivazione e il riparto di competenze. Il Consiglio di Stato, sulla scorta della giurisprudenza, anche costituzionale, sul punto, conferma la correttezza degli interventi di Regione e Comune sul distanziometro. In particolare:
- La Regione è intervenuta con Legge utilizzando la competenza concorrente in materia di tutela della salute (senza, quindi, alcun riflesso attinente al governo del territorio);
- Il Comune ha posto in essere un atto di natura ricognitiva senza, ad esempio, ampliare i luoghi sensibili o esercitare discrezionalità amministrativa.
L’effetto espulsivo. Il Consiglio di Stato rigetta anche la censura di parte ricorrente che lamentava la violazione del principio di proporzionalità anche in relazione al denunciato effetto espulsivo.
Sul punto il Collegio ritiene che:
- In via generale, riprendendo la giurisprudenza formatasi sul punto, il distanziometro costituisce “mezzo idoneo al perseguimento degli obiettivi prefissati di contrasto al fenomeno della c.d. ludopatia” perché “ponendo limitazioni spaziali agli esercizi dove si raccolgono il gioco e le scommesse, rende maggiormente difficoltoso, specie per le categorie a rischio, l’incontro con l’offerta di gioco, senza che possa rilevare in senso contrario la considerazione che la marginalizzazione dei centri di raccolta potrebbe favorire situazioni di maggiore illegalità, dato che risulta perseguita la finalità principale della legislazione statale di ridurre le occasioni di gioco lecito, malgrado la necessità di ulteriori interventi di diversa natura”;
- La violazione del principio di proporzionalità si configura solo se l’imposizione dei limiti distanziali determinasse nel territorio comunale la totale inibizione allo svolgimento dell’attività ovvero se l’individuazione delle aree destinate rendesse impossibile la delocalizzazione delle attività esistenti, per insufficienza quantitativa o per limitazioni urbanistico edilizie, secondo una valutazione che si ritiene debba essere fatta in concreto e non in astratto, rilevando, per gli esercizi costretti a delocalizzare entro un tempo predeterminato, gli impedimenti anche soltanto meramente fattuali;
- Nel caso di specie, ossia nuova apertura di sale scommesse, non si può configurare alcuna forma di effetto espulsivo intesa quale impossibilità di delocalizzazione.