Premessa. Il Comune di Ravenna, con la deliberazione consiliare 37/2018, ha approvato la mappatura dei luoghi sensibili (in attuazione della legge regionale 5/2013 e della deliberazione della Giunta regionale 831/2017).

Nella delibera consiliare 37/2018 si specifica, in particolare, che tra i luoghi sensibili rientrano anche le “sale cinematografiche ed i teatri presenti sul territorio comunale, in quanto luoghi di aggregazione che offrono attività di richiamo per minori ed adolescenti”.

A partire dall’accertata violazione della distanza minima da un complesso immobiliare costituito da una sala cinematografica, dal bowling, da alcuni ristoranti e birrerie, con provvedimento del 2020 il Comune di Ravenna ha disposto la chiusura di una sala slot/vlt. L’esercente ha dapprima presentato ricorso al TAR Emilia-Romagna, che l’ha respinto con la sentenza 1028/2022. Ha presentato quindi appello al Consiglio di Stato che, con la sentenza 8095/2023 (che qui si analizza), ha ulteriormente confermato la legittimità della delibera consiliare del Comune di Ravenna.

Le sale cinematografiche come luoghi sensibili. Il punto centrale delle doglianze dell’operatore economico risiede nella asserita erroneità della ricomprensione delle sale cinematografiche tra i luoghi sensibili.

Il Consiglio di Stato boccia il motivo d’appello. Il Comune di Ravenna infatti, secondo i giudici, con la specificazione contenuta nella delibera, non ha creato una ulteriore categoria di luoghi sensibili (come pure potrebbe, in presenza di certi presupposti: art. 6, comma 2-quater, legge regionale 5/2013) ma ha semplicemente specificato che tra i luoghi di aggregazione giovanile (luoghi sensibili secondo l’art. 6, comma 2-bis, legge regionale 5/2013) sono ricomprese anche le sale cinematografiche e i teatri. Infatti, “per un dato di comune esperienza” si tratta di luoghi che “particolarmente frequentati dai giovani, soprattutto in contesti della tipologia di quello de quo, connotato dalla concentrazione nel medesimo complesso immobiliare di altri servizi ricreativi e di ristorazione (bowling, birreria, ecc.) e devono essere proprio per tale indubbia caratteristica tenuti in considerazione per il rispetto delle distanze minime delle sale da gioco”.

La frequentazione da parte dei giovani. Non valgono, inoltre, secondo il CDS, le opposte argomentazioni dell’appellante: il fatto che le sale cinematografiche e i teatri siano aperti alla frequentazione del pubblico di ogni età non toglie che i giovani siano soliti utilizzare questi locali, secondo i giudici, come punto di ritrovo.

I giovani, inoltre, “figurano sicuramente tra le persone più esposte al fenomeno della ludopatia proprio per l’immaturità della loro condizione psicofisica”. E questo a prescindere dall’essere o meno minorenni: rilevano i giudici, infatti, che tra i luoghi sensibili la legge prevede anche tutti gli istituti scolastici, che sono frequentati in maggioranza da studenti ancora minorenni.

La soluzione adottata dal Comune di Ravenna non determina, in definitiva, secondo il CDS, una “eccessiva dilatazione delle aree sensibili”, ma appresenta, come giudicato anche dal TAR, “una quanto mai opportuna precisazione in rapporto ad uno dei posti di frequentazione più utilizzato dai giovani, senza che osti a tale conclusione il fatto che i relativi locali possano essere frequentati anche da altri soggetti di diversa età o persino dalla collettività indifferenziata”.