Premessa. Il Comune di Bassano del Grappa, dapprima con l’ordinanza 1/2018 e poi con l’ordinanza 155/2020, ha disciplinato gli orari in cui il gioco è consentito nel territorio comunale (precedentemente, nel 2017, era stato approvato il Regolamento Giochi).
Un operatore del gioco ha impugnato entrambe le ordinanze. Il TAR Veneto, con la sentenza 1374/2023 che qui si analizza ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso l’ordinanza del 2018 (poiché integralmente superata da quella emanata due anni dopo) e ha respinto nel merito il ricorso avverso l’ordinanza del 2020, confermando così la disciplina oraria del Comune di Bassano del Grappa.
I limiti al gioco e i poteri del Comune e del Sindaco. Richiamando alcune recenti pronunce (TAR Veneto 1317/2022 e 759/2023, CDS 4509/2019) il Collegio ha riconosciuto che “la giurisprudenza amministrativa ha ormai univocamente riconosciuto alle amministrazioni comunali (…) il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi” rimarcando “l’esistenza di un vero e proprio obbligo a porre in essere, da parte dell’amministrazione comunale, interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco”. Il fondamento normativo delle discipline orarie comunali è l’art 50, comma 7, del Tuel.
Il rapporto tra l’ordinanza sindacale impugnata e la Legge regionale 38/2019. Come noto, la Regione Veneto ha previsto con la Legge regionale 38/2019 l’adozione di un provvedimento per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione del gioco: dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 20 (vd. delibera della Giunta Regionale n. 2006 del 30 dicembre 2019).
Questa regolamentazione regionale, prosegue il TAR, ha dettato “degli orientamenti, fissando restrizioni minime e da applicarsi su tutto il territorio in un’ottica di maggiore efficienza dell’intervento regolatorio correlata al coordinamento, quantomeno nel minimo, degli orari di esercizio del gioco nei vari ambiti comunali”.
Si prevede, invece, che i Comuni possano “aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale”.
La deliberazione della Giunta Regionale n. 2006 del 30 dicembre 2019, per altro verso, non risulta avere carattere immediatamente esecutivo (e, quindi, lesivo) nei confronti degli operatori economici, spettando alle amministrazioni comunali il potere di regolamentare l’orario degli esercizi di gioco lecito.
Gli orari nel caso di specie e l’istruttoria. Nel caso del Comune di Bassano del Grappa, non sono state adottate misure più restrittive di quelle precedentemente vigenti, ma è stato garantito il rispetto delle fasce di interruzione indicate come limite minimo dalla Regione confermando l’orario di apertura consentito in un massimo di 8 ore giornaliere.
L’attività istruttoria compiuta dal Comune appare, al TAR, corretta, facendo riferimento ai dati e alle esigenze di tutela della salute pubblica nel territorio comunale, come risultanti dalla “Relazione sul fenomeno del gioco d’azzardo nel Comune di Bassano del Grappa” trasmessa dalla competente ULLSS. Da tale relazione, infatti, è emerso l’incremento statistico dei casi di soggetti presi in carico dal SERD di Bassano del Grappa, per problematiche inerenti alla ludopatia e, più in generale, l’aumentata diffusione del gioco d’azzardo tra la popolazione adulta: tutti elementi che il Collegio veneto ha mostrato di tenere in considerazione.
I giudici confermano anche la scelta di non distinguere tra bar e ristoranti o sale giochi: si tratta, a detta del TAR, della “espressione della volontà di considerare unitariamente il fenomeno e le sue conseguenze negative sulla salute pubbliche”.