Premessa. Il Comune di Varazze (Savona), con il “Regolamento per l’apertura, il funzionamento delle sale giochi e l’installazione di apparecchi da gioco” adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27 novembre 2018, ha stabilito che Gli orari delle sale giochi saranno disciplinate con ordinanza del Sindaco nell’ambito dei seguenti limiti: apertura massima di otto ore giornaliere, comprese tra le ore 9:00 e le ore 23:00”.

Successivamente, il Sindaco di Varazze, con l’ordinanza n. 41 del 2019 ha stabilito nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 16:00-20:00 l’orario di esercizio delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi (per un totale di sette ore, un’ora in meno delle indicazioni regolamentari).

Avverso la sentenza di primo grado del TAR Liguria n. 303/2020 che aveva confermato i limiti orari del Comune di Varazze (e in particolare l’ulteriore ora di chiusura stabilita dall’ordinanza sindacale rispetto al Regolamento) ha presentato appello una società che opera nel settore dei giochi pubblici. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2496/2024 che qui si analizza, ha accolto le doglianze dell’operatore, annullando l’ordinanza sindacale.

I principi generali e i poteri in materia di limiti al gioco. In primo luogo, i giudici del Consiglio di Stato ricostruiscono il fondamento delle limitazioni al gioco. Cita il Collegio, a tal proposito:

  • La risoluzione del Parlamento europeo del 10.09.2013 con cui “si afferma la legittimità degli interventi degli Stati membri a protezione dei giocatori, pur se tali interventi dovessero comprimere alcuni principi cardine dell’ordinamento comunitario come, ad esempio, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi”;
  • La raccomandazione 14.07.2014 della Commissione europea che è intervenuta “sul tema del gioco d’azzardo (anche se on line), stabilendo i principi che gli Stati membri sono invitati a osservare al fine di tutelare i consumatori, con particolare attenzione ai minori e ai soggetti più deboli”.
  • Il cd. Decreto Balduzzi del 2012 che tra le altre cose ha previsto l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia.

Riconosce, inoltre, il Consiglio di Stato che la normativa in materia di gioco d’azzardo “non rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all’art. 117 comma 2 lett. h), Cost., bensì nella tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica”, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex artt. 3 e 5 Tuel. Viene poi riconosciuto come “del tutto pacifico il potere del sindaco di cui all’art. 50, comma 7, del TUEL di adottare provvedimenti funzionali a regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi pubblici in cui sono installate apparecchiature da gioco”.

Il rapporto tra Regolamento e Ordinanza. Nel caso di specie, il Regolamento (non oggetto di censura da parte dell’operatore del gioco) aveva stabilito un massimo di otto ore di apertura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi. L’ordinanza sindacale si è parzialmente discostata da questa indicazione, prevedendo sette ore di apertura e funzionamento di tali sale ed apparecchi senza, tuttavia, secondo il Consiglio, essere fondata su una adeguata istruttoria che motivasse tale ulteriore limitazione oraria. Dice il Collegio, infatti, che non è sufficiente limitarsi a richiamare l’art. 50 comma 7 del TUEL o il Regolamento comunale o ancora l’esigenza di tutela della salute quando manchino degli atti istruttori che giustifichino la differenza oraria rispetto al Regolamento.

Del resto, viene ricordato che anche in passato il Consiglio di Stato “a fronte di ordinanze sindacali supportate da congrua istruttoria e motivazione, ha ritenuto rispettoso del principio di proporzionalità il contenimento dell’orario di apertura di una sala giochi entro il limite delle otto ore giornaliere”.

Il tema sottolineato dai giudici dell’appello è, dunque, quello dell’attività istruttoria necessaria a discostarsi dalle indicazioni del Regolamento comunale.

Sulle fasce di interruzione. Dopo aver ribadito la non efficacia cogente (perché non recepita con Decreto dal MEF) dell’Intesa in Conferenza Unificata del 2017 (che tra le altre cose stabiliva l’interruzione quotidiana del gioco per 6 ore), il Consiglio di Stato conclude che il Comune, in conformità al Regolamento comunale (non impugnato) dovrà ora “scegliere se ridurre il periodo di interruzione tra le due fasce orarie a tre ore o se procrastinare di un’ora la seconda fascia oraria”.