Premessa. L’art. 6 della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 92 del 5 dicembre 2019 prevede, in attuazione della Legge regionale del Lazio 5/2013 e successive modifiche (qui la scheda di sintesi), il distanziometro per le sale giochi e per gli esercizi che installano giochi con vincita in denaro anche rispetto a istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado.
In primo grado, il TAR Lazio, con la sentenza 14290/2022, ha accolto il ricorso di un esercente che aveva installato degli apparecchi da gioco nella propria rivendita di generi di monopolio, ritenendo che la scuola dell’infanzia, situata a 150 metri da tale esercizio, non fosse qualificabile come luogo sensibile, atteso che sarebbe un istituto di formazione e non di istruzione e, come tale, non rientrerebbe nell’ambito di applicabilità del distanziometro.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3127/2024 che qui si analizza, ha respinto tale interpretazione, ribaltando il giudizio di primo grado e confermando il provvedimento del Comune di Roma Capitale di divieto di installazione degli apparecchi da gioco nell’attività di rivendita di generi di monopolio del ricorrente.
Le scuole dell’infanzia. Il nucleo della vicenda consiste nello stabilire se le scuole dell’infanzia siano istituto di istruzione o di formazione, visto che alle prime il distanziometro è applicabile mentre alle seconde non lo è.
Il Consiglio di Stato riprende la sentenza 2612/2023 in cui si afferma che “la scuola per l’infanzia ai sensi degli artt. 1-3 del d. lgs. 19 febbraio 2004 n. 59 va qualificata a semplice lettura come istituto scolastico, anche se non ne è obbligatoria la frequenza, dato che la legge si preoccupa di fissarne le finalità, di assicurare che essa proponga un’offerta formativa uniforme sul territorio nazionale, di definirne l’orario e di assicurare nel suo ambito il conseguimento di “obiettivi formativi”, come è caratteristico in generale di qualunque istituto dedicato all’istruzione”.
Nella stessa direzione muovono, secondo il Collegio, anche altri articoli della medesima disposizione di legge, a partire dall’art. 3, comma 2, dove si fa riferimento al coordinamento didattico con la scuola primaria.
I giudici confermano dunque la qualificazione delle scuole dell’infanzia come istituto di istruzione, a cui deve applicarsi, secondo le disposizioni regionali e comunali, il distanziometro rispetto alle sale gioco e agli apparecchi installati negli altri esercizi.