Premessa. La Regione Emilia-Romagna, con la legge 5/2013 ha previsto il distanziometro delle sale giochi e scommesse compresi i c.d. corner dai luoghi sensibili incaricando i Comuni, con la delibera di Giunta 831/2017, di procedere alla mappatura dei luoghi sensibili.
Nel caso di specie, il Comune di Reggio Emilia ha svolto tale mappatura e, successivamente, ha emesso ordinanza dirigenziale di chiusura di una sala gioco/scommesse, con comunicazione di avvio del procedimento di cessazione dell’attività.
L’esercente ha presentato ricorso al TAR Emilia-Romagna sostenendo l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di istruttoria e motivazione, ritenendo assente il riferimento ai luoghi sensibili che si troverebbero a meno di 500 metri dal locale. Il TAR ha respinto il ricorso con la sentenza 66/2024 che qui si analizza.
I requisiti di istruttoria e motivazione in caso di applicazione del distanziometro. Sostengono i Giudici che “nel provvedimento impugnato è fatto riferimento alla mappatura dei luoghi sensibili operata dal Comune”. Ciò rende “agevole al destinatario la propria eventuale difesa sul punto” posto che nel caso di un “provvedimento motivato per relationem” (come quello impugnato dall’esercente) “non occorre che l’atto richiamato dalla motivazione sia portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che ne siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia”.
Ciò è quanto avvenuto, secondo il Collegio, mediante la pubblicazione sull’Albo pretorio e sul sito internet comunale della mappatura in discussione.
Del resto, specifica ulteriormente il TAR, la disciplina del distanziometro prevede che ai Comuni siano affidati compiti meramente ricognitivi in tema di mappatura dei luoghi sensibili.