Premessa. La Regione Lazio, con la Legge regionale 5/2013 modificata con le legge 16/2022 e 19/2022 (qui la scheda di sintesi), prevede per le nuove aperture di sale gioco il distanziometro regionale di 250 metri rispetto a una serie di luoghi sensibili (art. 4, comma 1, lett. a), specificando che tale prescrizione non si applica agli esercizi già in attività (art. 11, comma 1) e che “i Comuni possono individuare ulteriori limitazioni … tenendo conto dell’impatto sul territorio, della distribuzione oraria, della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, dell’inquinamento acustico e delle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica” (art. 4, comma 1-bis), prevalendo in caso di contrasto le disposizioni più restrittive (art. 4, comma 1-ter).

Il Comune di Roma Capitale, con il “Regolamento sale da gioco e giochi leciti”, approvato con deliberazione n. 31 del 9 giugno 2017 e modificato con successiva deliberazione n. 92 del 5 dicembre 2019, tra le altre cose ha ampliato l’ambito applicativo delle limitazioni in esame, estendendola anche all’ipotesi di “cambio di titolarità dell’attività”.

Nel caso di specie, la titolare di una tabaccheria, ove erano installati apparecchi da gioco, era subentrata in un’attività già precedentemente autorizzata, e si era vista notificare un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività relativa agli apparecchi da gioco da parte del Comune.

Il caso è stato oggetto della pronuncia del TAR Lazio 7179/2024 che ha accolto le ragioni della ricorrente.

L’ambito di applicazione del distanziometro della Regione Lazio. Al centro dell’argomentazione con cui il TAR ha accolto il ricorso risiede l’ambito di applicazione dell’art. 4, comma 1-bis, della Legge regionale 5/2013 che, nel prefigurare la possibilità per i Comuni di “individuare ulteriori limitazioni”, si riferisce, secondo il Collegio, alla sola fattispecie prefigurata dalla legge regionale, ossia l’apertura di nuove sale gioco.

Infatti sottolineano i giudici che “l’estensione dell’applicazione delle previsioni condizionali … alla diversa fattispecie del trasferimento della titolarità dell’esercizio, oltre a non trovare supporto nella fonte regionale, determina obiettivamente un’eccessiva compressione alla libera iniziativa economica del privato, intervenendo (al di fuori della previsione di legge) anche nei confronti di esercizi in corso e comprimendo le possibilità di esplicazione dell’attività economica”.

La diversa disposizione della delibera di Roma Capitale riportata in premessa viene pertanto dal Collegio ritenuta “passibile di disapplicazione, per contrasto con la fonte normativa superiore (la legge regionale n.5/2013, art.4, co.1), nella parte in cui estende le limitazioni anche alle sale gioco già in essere (ossia in ipotesi di cambio di titolarità dell’attività)”.