Premessa. La Regione Sardegna, con la legge regionale 2/2019, ha previsto all’art. 12 il distanziometro regionale, prescrivendo in particolare il divieto per “l’apertura di sale da gioco, sia tradizionali sia Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco, sia la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, in locali che si trovino ad una distanza determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”.

Nel caso di specie, una sala giochi operante nel Comune di Selargius è stata chiusa con provvedimento dirigenziale per mancato rispetto delle distanze di 500 metri dai luoghi sensibili. Avverso tale provvedimento, ha presentato ricorso che il TAR Sardegna, con la sentenza 444/2024, ha respinto.

L’ambito di applicazione della Legge regionale Sardegna sui giochi. Al centro delle censure della sala giochi, l’ambito di applicazione dell’art. 12 della Legge regionale 2/2019 in materia di giochi. Sosteneva, in particolare, il ricorrente che la circostanza che il testo dell’art. 12 indicasse, per il distanziometro, la necessità di una determinazione da parte della Giunta Regionale “entro il limite massimo di 500 metri” implicasse, come conseguenza, l’assenza di una immediata applicabilità della disposizione normativa. Si affermava nel ricorso, nello specifico, che a tale norma legislativa andasse assegnata solo natura programmatica e che, in assenza di un ulteriore atto della Giunta, non potesse trovare applicazione diretta.

Il TAR smentisce tale ricostruzione, affermando la natura immediatamente applicativa dell’art. 12, comma 2, della Legge regionale in esame. Si afferma, infatti, che l’interpretazione corretta di tale norma, “alla luce del sistema normativo … e della ratio legis, nonché sul piano dell’interpretazione costituzionalmente orientata” è quella che “l’indicazione della misura … di 500 metri di distanza delle sale giochi dai luoghi sensibili, sia posta in via precettiva, salva l’adozione di un successivo atto della Giunta regionale che, nell’ambito della predetta misura, individui distanze diverse tenendo conto della densità demografica dei comuni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12, commi 2 e 5”.

La legittimità del distanziometro regionale. Il Collegio arriva a questa conclusione passando in rassegna i principali orientamenti giurisprudenziali sul punto. In particolare, viene richiamata la sentenza 108/2017 della Corte costituzionale per affermare che nel corso degli anni “il legislatore regionale è intervenuto … per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della dipendenza da gioco d’azzardo” e che ciò è stato “legittimamente” effettuato vista la “assenza di una normativa di coordinamento di ambito statale” e visto che, “nell’attuale frangente storico, la ludopatia è un fenomeno notoriamente molto diffuso” avverso il quale le Regioni possono utilizzare la competenza concorrente in materia di tutela della salute.