Premessa. La Regione Emilia-Romagna, con la legge 5/2013 e con la delibera di Giunta Regionale 831/2017, ha previsto il distanziometro regionale e ha affidato ai Comuni il compito di provvedere alla mappatura dei luoghi sensibili.
Nel caso di specie, il titolare di una sala scommesse, a cui era stata notificata una lettera di accertamento del mancato rispetto delle distanze con la comunicazione di provvedere a chiudere l’esercizio entro 6 mesi (salvo proroga per delocalizzare), ha presentato dapprima ricorso al TAR Emilia-Romagna che, con la sentenza 290/2022 lo ha respinto, e poi appello al Consiglio di Stato che, con la sentenza 5158/2024, ha definitivamente confermato il provvedimento comunale.
Il tipo di provvedimento impugnato. Innanzitutto il TAR chiarisce che il provvedimento impugnato, a regime, non dispone la chiusura dell’attività, bensì “si limita a stabilire che tale chiusura sarà disposta da un futuro provvedimento e solo nel caso in cui non venga presentata apposita istanza di delocalizzazione”.
In questo senso, dunque, la comunicazione comunale riveste, secondo il Collegio, la “funzione di comunicazione di avvio del procedimento di chiusura”.
Il distanziometro e la retroattività. I giudici passano, dunque, ad occuparsi del merito del distanziometro regionale.
In primo luogo, il Collegio ribadisce che la funzione di tale misura è di tipo socio-sanitario e che serve a “evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della cd. dipendenza da gioco d’azzardo”.
Inoltre, sostiene il Consiglio di Stato che non vi sia dubbio che “la disposizione debba applicarsi anche alle attività in esercizio al momento della … entrata in vigore” della Legge regionale. Rileva in tal senso:
- l’art. 6, comma 2-septies, della Legge regionale, laddove si prevede una sanzione anche in caso di “inosservanza del divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi del comma 2 bis”;
- il Regolamento della Giunta regionale 12 luglio 2017 n. 831 che, definendo l’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni, comprende espressamente nel divieto anche “le sale giochi e sale scommesse in esercizio”;
- il lasso temporale (definito in altre pronunce del CDS come “accettabile”) per il trasferimento dell’attività in altra area comunale lontana da luoghi sensibili.
Ribadisce, infine, il Consiglio di Stato che, a rigore, non può parlarsi di “retroattività” del distanziometro, dal momento che la disciplina regionale non mette in discussione la liceità dell’attività fino a quel momento svolta.