Premessa. Il Comune di Firenze, dopo aver modificato il “Regolamento per l’esercizio del gioco lecito” nel Dicembre 2017, nella quale viene “espressamente demandato ad apposita ordinanza del Sindaco la disciplina degli orari delle sale pubbliche da gioco e degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro installati in altri esercizi”, ha disciplinato con l’ordinanza n. 204 del 2018 gli “orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, c. 6, TULPS, istallati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS”. Tale operazione attua “le nuove disposizioni per il contrasto della ludopatia” di cui alla legge della Regione Toscana n. 4 del l “Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico”.
Dati. Questi ultimi provvedimenti sono il frutto dell’analisi dei dati contenuti nel “report di ricerca sul disturbo da gioco d’azzardo nel Comune di Firenze” redatto dall’Università di Firenze con i dati forniti da: Comune di Firenze, AUSL Toscana Centro e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; nell’ultima ricerca del CNR di Pisa e in una relazione tecnica della Direzione attività economiche del Comune di Firenze del 3/7/2018. I dati evidenziano gli effetti negativi connessi all’eccessivo utilizzo del gioco lecito, rendendo “necessario, intervenire allo scopo di limitare il diffondersi di questo fenomeno, provvedendo ad una nuova disciplina oraria degli esercizi”. Inoltre l’ordinanza è stata predisposta “tenendo conto degli orientamenti della consolidata giurisprudenza amministrativa e costituzionale che ha ammesso, nel contrasto a fenomeni socialmente rilevanti, quali la ludopatia, il potere-dovere di intervento dell’Ente locale territorialmente competente nella salvaguardia di valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica, rilevanti nel contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza, sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Unione Europea”.
Orari. L’ordinanza indica due tipologie di fasce orarie per:
- Chiusura delle sale giochi autorizzate (art. 86 TULPS), dalle ore 18 alle ore 24. Vengono escluse dalla regolamentazione le sale biliardo e le sale bowling, in quanto considerate attività di natura sportiva e non legate a vincite in denaro.
- Spegnimento degli apparecchi (art. 110, c. 6 TULPS) presenti in altri esercizi autorizzati come: bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, agenzie di scommesse e sale bingo; dalle ore 13 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi i festivi.
Sanzioni. Le violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni sono punite con sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500. In caso di recidiva, viene sospesa per tre giorni l’attività della sala giochi o il funzionamento degli apparecchi.
(a cura di Sara Capitanio, vincitrice della borsa di studio di Avviso Pubblico sul gioco d’azzardo)