Premessa. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 4905/2018) ha accolto il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno per la riforma di una sentenza del TAR Marche (n. 221/2011), che aveva annullato il rigetto del Questore di Ascoli Piceno di rilascio della licenza per l’attività di scommesse ex art. 88 TULPS al gestore di un centro trasmissione dati (CTD) per conto di una società di diritto austriaco, con licenza di bookmaker straniera.
Licenze. La sentenza conferma la “legittimità del diniego del rilascio della licenza di polizia”, negata perché né la società austriaca né l’esercizio commerciale richiedente erano titolari in Italia della concessione rilasciata dall’AAMS in riferimento alla normativa italiana “per la quale un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un’autorizzazione della polizia per poter accedere al mercato”. La negazione della licenza ha come obiettivo “la lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo” che quindi “è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa, purché tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici”, come riportato nelle sentenze Placanica, Costa e Cifone della Corte di Giustizia UE. La stessa Corte di Giustizia esclude l’esistenza di un “obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri (…) considerato l’ampio margine discrezionale degli Stati membri riguardo l’obiettivo che essi intendono perseguire ad al livello di tutela dei consumatori da essi ricercato e vista l’assenza di un’armonizzazione in materia di giochi d’azzardo”.
(a cura di Sara Capitanio, vincitrice della borsa di studio di Avviso Pubblico sul gioco d’azzardo)