La normativa e il caso. Il Comune di Vinovo (To), con la deliberazione n. 66 del 17 novembre 2016 (Regolamento di polizia urbana – inserimento dell’articolo 50-bis – Norme per il contrasto del fenomeno della dipendenza dal gioco) ha introdotto nel territorio comunale un limite orario al funzionamento degli apparecchi del gioco di 16 ore complessive: nello specifico, infatti, gli apparecchi devono essere spenti dalle 00.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 20.00.
Tale deliberazione è stata emanata dal Comune di Vinovo ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale del Piemonte 9/2016.
Avverso questa deliberazione ha sollevato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica una società operante nel settore delle scommesse ippiche. Il Consiglio di Stato si è espresso con il parere definitivo 1143/2021 che qui si analizza.
L’assenza di adeguata istruttoria. Il Consiglio di Stato esprime parere positivo all’accoglimento del ricorso della società di scommesse concentrando le sue argomentazioni intorno ad un unico argomento ritenuto assorbente, ossia quello dell’assenza di un’adeguata attività istruttoria che giustificasse una disciplina così restrittiva sul piano delle ore di gioco consentite.
I giudici, in particolare, richiamano il parere definitivo, sempre del Consiglio di Stato, 1418/2020 in cui tra le altre cose si affermava la necessità di “una approfondita istruttoria procedimentale” in grado di giustificare “sul piano della adeguatezza e della proporzionalità, l’adozione di limitazioni orarie più restrittive rispetto a quelle fissate con l’Intesa in Conferenza Unificata del 7 settembre 2017” (per un approfondimento sul valore dell’Intesa, si veda questa scheda). E ciò anche in settori, come quello del gioco, in cui il bilanciamento attiene, da un lato, all’attività di impresa e, dall’altro, alla tutela della salute.
Nel caso di specie, la deliberazione del Comune di Vinovo è intervenuta prima dell’adozione dell’Intesa: ciò nonostante, l’esigenza che misure fortemente restrittive dell’attività di impresa (come il Consiglio di Stato giudica essere quelle introdotte dal Comune piemontese) siano “supportate da adeguata e puntuale istruttoria” costituisce “espressione di principi generali dell’azione amministrativa [ch]e va senz’altro ribadita anche con riguardo a determinazioni (…) adottate anteriormente alla stipulazione di tale Intesa”.
Il Consiglio di Stato, dunque, esprime parere positivo all’accoglimento del ricorso, ritenendo la (stringente) misura restrittiva non supportata da adeguato approfondimento istruttorio che desse conto delle specifiche esigenze della collettività locale.
Per un approfondimento sul tema delle richieste istruttorie, e in particolare per un confronto con quei casi in cui la ludopatia è stata ritenuta dai giudici alla stregua di un fatto notorio che non necessitava, pertanto, di particolare attività istruttoria, si veda questa scheda e alcune delle pronunce riportate.
(a cura di Marco De Pasquale, Master APC Università di Pisa)