Premessa. Il Sindaco di Anzola dell’Emilia (Bo), con l’ordinanza 9/2016, ha disciplinato gli orari di funzionamento degli apparecchi automatici con vincita in danaro (ex art.110, comma 6, TULPS), installati presso i pubblici esercizi cittadini, prescrivendone l’utilizzo per un numero massimo di 10 ore nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 23:00.
Una società operante nel settore del gioco ha sollevato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Consiglio di Stato si è pronunciato con il parere definitivo 586/2023, in particolare esprimendo il parere che il ricorso debba essere respinto.
L’istruttoria. Secondo il Consiglio di Stato, è corretta l’istruttoria compiuta sulla base dei dati raccolti dal SERT e dalla Regione relativi al periodo 2009-2014 dai quale si evince un incremento significativo del fenomeno nell’ultimo triennio e in particolare nel 2014.
Spiegano i giudici, infatti, che anche se tali rilevazioni si riferiscono a un territorio più ampio di quello comunale, la gravità del fenomeno ludopatia e la necessità di porre in essere interventi di contrasto giustifica l’adozione a livello locale di provvedimenti adeguati di prevenzione.
Tale indirizzo sembra superare gli orientamenti più restrittivi adottati dal TAR Lombardia nell’ultimo anno (ad es., TAR Lombardia 2182/2022), in cui erano richieste risultanze istruttorie specifiche rispetto al territorio comunale in esame.
Il principio di proporzionalità. Ciò posto, i giudici confermano come i limiti orari siano volti alla tutela di interessi generali e costituiscano una misura in grado di contemperare l’interesse economico dei soggetti gestori con quello pubblico alla tutela della salute dei cittadini superando positivamente, pertanto, il test di proporzionalità.