Il caso. Il Sindaco di Vieste (Foggia), con l’ordinanza 16/2019, ha limitato gli orari per l’esercizio del gioco lecito sul territorio comunale (gli apparecchi possono restare in funzione dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle ore 21.30).

Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica una società operante nel settore dei giochi. Il Consiglio di Stato si è pronunciato col parere definitivo 244/2023, con cui ha ritenuto infondato il ricorso.

L’istruttoria. Sul primo elemento di doglianza proposto dal ricorrente (violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e difetto di istruttoria), i giudici del Consiglio di Stato ribadiscono, anzitutto, in via generale, “la piena legittimità dei provvedimenti comunali di limitazione all’attività di organizzazione e gestione dei giochi pubblici”, purché essi “siano volti alla tutela di interessi generali (salute, dignità, sicurezza, utilità sociale) e che siano proporzionati agli obiettivi perseguiti”.

Sul punto degli orari, in particolare, le limitazioni sono state ritenute legittime da diverse sentenze del massimo organo della giustizia amministrativa in quanto la gravità e la diffusione del “noto fenomeno della ludopatia (…) con la correlativa necessità di adottare provvedimenti di contrasto, è stata riconosciuta ad ogni livello, sia sanitario (…), sia normativo (…), sia a livello giurisprudenziale”.

Sul piano dell’istruttoria, secondo il Consiglio di Stato, “l’esistenza del problema, la sua diffusione e l’esigenza di interventi adeguati non necessitano di particolare dimostrazione”.

L’Intesa in Conferenza Unificata. Non è accoglibile nemmeno la censura che mirava ad annullare l’ordinanza sulla base della diversità di fasce orarie con quelle previste dall’Intesa in Conferenza Unificata: sul punto, ai giudici basta ricordare che “le conclusioni raggiunte con l’accordo Stato Regioni in sede di Conferenza unificata non sono state trasfuse nel decreto ministeriale previsto dall’art. 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Il bilanciamento di interessi. L’ordinanza impugnata non crea problemi nemmeno sotto il profilo del bilanciamento fra opposti interessi in gioco: infatti, secondo il Collegio, con le limitazioni orarie si “contempera l’interesse economico dei soggetti gestori con quello pubblico alla tutela della salute dei cittadini e alla prevenzione della ludopatia”; inoltre, per i gestori delle sale “resta comunque consentita l’apertura al pubblico dell’esercizio”, potendo continuare a svolgere funzioni ricreative.

Il rapporto tra competenze del Sindaco e quelle del Consiglio Comunale. Infine, secondo il Consiglio di Stato, “il potere sindacale di regolare gli orari delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincite in denaro non dipende, né può essere condizionato, dal previo esercizio del correlato potere di indirizzo del Consiglio comunale”: in assenza di quest’ultimo, da considerarsi eventuale, l’iniziativa sindacale sarà semplicemente non vincolata, ma certo non interdetta.