La normativa. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con la legge regionale 1/2014, ha introdotto una serie di misure di prevenzione alla dipendenza da gioco, disciplinando anche il distanziometro (art. 6). Nello specifico, “è vietata l’installazione di apparecchi per il gioco lecito e l’attività di raccolta di scommesse (…) entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili”.

All’installazione di apparecchi per il gioco sono equiparati: “a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività”.

In deroga a ciò, il comma 5 dell’art. 6 prevede che è “ammesso il nuovo contratto per l’utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito stipulato tra esercente e concessionario in caso di subingresso nell’attività, se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) il nuovo contratto è stipulato dall’esercente subentrante con lo stesso concessionario; b) non vengono mutate le precedenti condizioni contrattuali, compresa la durata del contratto;c) vengono mantenuti gli stessi apparecchi per il gioco lecito del precedente esercente; d) gli apparecchi sono mantenuti ubicati nello stesso esercizio in cui erano precedentemente installati”.

Il caso. Nel caso di specie, un esercente in subentro nel contratto con un concessionario, ha presentato prima ricorso al TAR Friuli (che l’ha respinto) e poi appello al Consiglio di Stato avverso il rigetto, da parte della Questura di Udine (per violazione delle distanze), dell’istanza di licenza ex art. 88 TULPS per l’attività di raccolta scommesse e per gli apparecchi VLT.

Il Consiglio di Stato ha rigettato anche l’appello dell’esercente con la sentenza 1382/2023 che qui si analizza.

La tutela della salute. In primo luogo, i giudici di Palazzo Spada ribadiscono come le limitazioni al gioco rispondano alla necessità di tutela della salute, nell’ambito di “un sistema nel quale il principio dell’iniziativa economica privata di cui all’articolo 41 della Costituzione deve ritenersi recessivo rispetto a quello dell’articolo 32, laddove sia messa in pericolo la salute psico-fisica dei cittadini” e avvertendo, comunque, “l’esigenza di una regolamentazione unitaria”.

I compiti del Questore. In questo contesto, si collocano le circolari del Ministero dell’Interno alle Questure per richiamare l’attenzione sulla necessità di tener conto anche dei criteri distanziometrici recati dalle disposizioni regionali all’atto del rilascio delle licenze ai sensi dell’articolo 88 del TULPS.

Nello specifico, riprendendo la giurisprudenza sul punto (CDS 4604/2018), secondo il Consiglio di Stato il Questore è tenuto, “per il rilascio dell’autorizzazione, a verificare la sussistenza non soltanto dei requisiti stabiliti dalla legislazione di polizia ma anche di quelli previsti dalle ulteriori fonti normative e ordinamentali, tra le quali assume una specifica valenza proprio la legislazione regionale in materia di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili”.

La deroga prevista in caso di subingresso nell’attività. Specificano poi i giudici che nel caso di specie la deroga di cui al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale friulana per il caso di subingresso nell’attività non può trovare applicazione, non ricorrendo tutte le condizioni elencate nella norma. In particolare, il Collegio ritiene incompatibili con l’articolo 2558 del codice civile (“l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”) le valutazioni personali, imprenditoriali e gestionali effettuate dalla concessionaria sul nuovo contraente.

L’equiparazione tra attività di raccolta scommesse e sale gioco. Infine, il Collegio ribadisce l’orientamento già affermato secondo cui “in ambito nazionale, ed in particolare ai fini della tutela della salute (art. 32 Cost.), l’attività di gestione delle scommesse lecite, prevista dall’art. 88 del R.D. n. 773 del 1931, è parificata alle sale da gioco invece disciplinate dal precedente art. 86” (CDS 5327/2016).