Premessa. L’art. 7 della Legge Regionale Piemonte 9/2016 prevede il divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all’installazione di apparecchi per il gioco.
Nel caso che è stato sottoposto al Consiglio di Stato per l’espressione del parere a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, una società del gioco ha impugnato il rigetto da parte del Comune di Torino dell’istanza, presentata nel 2020, per l’autorizzazione alla posa di insegne e vetrofanie con scritte contenenti le diciture “Slot” e “Vlt”.
Il Consiglio di Stato si è espresso nel senso del rigetto del ricorso (parere definitivo 415/2023).
La normativa sulla pubblicità. I giudici, in primo luogo, ricostruiscono la finalità del divieto di pubblicità: si tratta, infatti, di una misura che si inscrive in quelle volte a prevenire il gioco d’azzardo patologico, in particolare puntando al contenimento dell’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sul contesto socio-ambientale maggiormente esposto. Si tratta, secondo il Consiglio di Stato, di misura legittima nell’ambito della competenza concorrente in tema di tutela della salute.
La normativa regionale sulla pubblicità, introdotta nel 2016, ha anticipato il divieto inserito, dal legislatore nazionale, nel cd. Decreto dignità del 2018, la cui portata applicativa è completata anche dalle direttive interpretative di AGCOM.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio, i pannelli proposti dalla ricorrente non sono simboli “neutri”, per cui “non appare palesemente irragionevole o sproporzionata” la valutazione dell’Amministrazione comunale che li ha ritenuti mezzi di pubblicità. Per forma e dimensione, infatti, i pannelli attirano l’attenzione con modalità tali da amplificare la comunicazione dei simboli “SLOT” e “VLT” e aumentare così la forza di attrazione del gioco.
Sul punto, si veda anche la pronuncia della Corte giustizia UE sez. VIII, 30/06/2011, n.212, par. 71, che ha enunciato il principio di pubblicità “contenuta e strettamente limitata” in materia di gioco d’azzardo e scommesse, ossia un tipo di pubblicità che non deve “banalizzare il gioco” o proporne una immagine positiva o accattivante.